CCL per il settore svizzero dell’isolazione

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.04.2020 fino al 31.12.2020
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2020 fino al 31.12.2020
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
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Campo d'applicazione geografico
9720
Valido per la Svizzera ad eccezione dei cantoni GE, VD e VS.

Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
9875
Valido per la Svizzera ad eccezione dei cantoni GE, VD e VS.

Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
10097
Valido per la Svizzera ad eccezione dei cantoni GE, VD e VS.

Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
10330
Valido per la Svizzera ad eccezione dei cantoni GE, VD e VS.

Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
10575
Valido per la Svizzera ad eccezione dei cantoni GE, VD e VS.

Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
10715
Valido per la Svizzera ad eccezione dei cantoni GE, VD e VS.

Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
10919
Valido per la Svizzera ad eccezione dei cantoni GE, VD e VS.

Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
11099
Valido per la Svizzera ad eccezione dei cantoni GE, VD e VS.

Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
11120
Valido per la Svizzera ad eccezione dei cantoni GE, VD e VS.

Articolo 3
Campo d'applicazione aziendale
9720
La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
9875
La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
10097
La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
10330
La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2
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10575
La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
10715
La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
10919
La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
11099
La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
11120
La CCL si applica a tutti i datori di lavoro contemplati dal campo d'applicazione della CCL, che eseguono lavori d’isolazione nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle istallazioni di protezione antincendio.

I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.

La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.

Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.

Articolo 3.2
Campo d'applicazione personale
9720
Tutte le lavoratrici e i lavoratori di datori di lavoro assoggettati al CCL; per gli apprendisti valgono singole diposizioni del CCL.
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
9875
Tutte le lavoratrici e i lavoratori di datori di lavoro assoggettati al CCL; per gli apprendisti valgono singole diposizioni del CCL.
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
10097
Tutte le lavoratrici e i lavoratori di datori di lavoro assoggettati al CCL; per gli apprendisti valgono singole diposizioni del CCL.
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
10330
Tutte le lavoratrici e i lavoratori di datori di lavoro assoggettati al CCL; per gli apprendisti valgono singole diposizioni del CCL.
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
10575
Tutte le lavoratrici e i lavoratori di datori di lavoro assoggettati al CCL; per gli apprendisti valgono singole diposizioni del CCL.
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
10715
Tutte le lavoratrici e i lavoratori di datori di lavoro assoggettati al CCL; per gli apprendisti valgono singole diposizioni del CCL.
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
10919
Tutte le lavoratrici e i lavoratori di datori di lavoro assoggettati al CCL; per gli apprendisti valgono singole diposizioni del CCL.
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
11099
Tutte le lavoratrici e i lavoratori di datori di lavoro assoggettati al CCL; per gli apprendisti valgono singole diposizioni del CCL.
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
11120
Tutte le lavoratrici e i lavoratori di datori di lavoro assoggettati al CCL; per gli apprendisti valgono singole diposizioni del CCL.
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9720
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9875
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10097
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10330
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10575
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10715
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10919
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11099
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11120
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni Ginevra, Vaud e Vallese.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9720
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9875
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10097
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10330
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10575
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10715
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10919
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11099
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11120
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9720
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9875
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10097
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10330
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10575
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10715
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10919
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11099
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11120
Il conferimento dell’obbligatorietà generale vale per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori nei settori del caldo, del freddo, dell’acustica e delle installazioni di protezione antincendio:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.

Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9720
Se nessuna delle parti la revoca, la CCL rimane in vigore per un altro anno (termine di preavviso di 6 mesi).

Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9875
Se nessuna delle parti la revoca, la CCL rimane in vigore per un altro anno (termine di preavviso di 6 mesi).

Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10097
Se nessuna delle parti la revoca, la CCL rimane in vigore per un altro anno (termine di preavviso di 6 mesi).

Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10330
Se nessuna delle parti la revoca, la CCL rimane in vigore per un altro anno (termine di preavviso di 6 mesi).

Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10575
Se nessuna delle parti la revoca, la CCL rimane in vigore per un altro anno (termine di preavviso di 6 mesi).

Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10715
Se nessuna delle parti la revoca, la CCL rimane in vigore per un altro anno (termine di preavviso di 6 mesi).

Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10919
Se nessuna delle parti la revoca, la CCL rimane in vigore per un altro anno (termine di preavviso di 6 mesi).

Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11099
Se nessuna delle parti la revoca, la CCL rimane in vigore per un altro anno (termine di preavviso di 6 mesi).

Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11120
Se nessuna delle parti la revoca, la CCL rimane in vigore per un altro anno (termine di preavviso di 6 mesi).

Articolo 21
Informazioni organo paritetico
9720
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 54
www.cpn-isolazione.ch
isoliergewerbe@plk.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni organo paritetico
9875
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione
Weltpoststrasse 20
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031 350 23 54
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isoliergewerbe@plk.ch
Informazioni organo paritetico
10097
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione
Weltpoststrasse 20
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3000 Bern 15
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Informazioni organo paritetico
10330
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione
Weltpoststrasse 20
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3000 Bern 15
031 350 23 54
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Informazioni organo paritetico
10575
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione
Weltpoststrasse 20
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3000 Bern 15
031 350 23 54
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Informazioni organo paritetico
10715
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione
Weltpoststrasse 20
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Informazioni organo paritetico
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Commissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione
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3000 Bern 15
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Informazioni organo paritetico
11099
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 54
www.cpn-isolazione.ch
isoliergewerbe@plk.ch
Informazioni organo paritetico
11120
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 54
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9720
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione
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3000 Bern 15
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Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9875
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10097
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10330
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10575
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10715
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10919
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11099
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11120
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9720
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il settore svizzero dell'isolazione
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 54
www.cpn-isolazione.ch
isoliergewerbe@plk.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Salari / salari minimi
9720
Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Categorie di lavoratoriAnni di età (*1)Salario orarioSalario mensileSalario annuale
Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: 20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: 20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo):20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti):CHF 4'000.--
(*1) Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.

Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.--CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese

Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
9875
Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Categorie di lavoratoriAnni di età (*1)Salario orarioSalario mensileSalario annuale
Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: 20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: 20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo):20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti):CHF 4'000.--
(*1) Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.

Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.--CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese

Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
10097
Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Categorie di lavoratoriAnni di età (*1)Salario orarioSalario mensileSalario annuale
Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: 20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: 20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo):20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti):CHF 4'000.--
(*1) Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.

Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.--CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese

Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
10330
Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Categorie di lavoratoriAnni di età (*1)Salario orarioSalario mensileSalario annuale
Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: 20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: 20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo):20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti):CHF 4'000.--
(*1) Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.

Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.--CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese

Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
10575
Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Categorie di lavoratoriAnni di età (*1)Salario orarioSalario mensileSalario annuale
Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: 20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: 20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo):20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti):CHF 4'000.--
(*1) Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.

Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.--CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese

Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
10715
Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Categorie di lavoratoriAnni di età (*1)Salario orarioSalario mensileSalario annuale
Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: 20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: 20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo):20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti):CHF 4'000.--
(*1) Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.

Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.--CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese

Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
10919
Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Categorie di lavoratoriAnni di età (*1)Salario orarioSalario mensileSalario annuale
Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: 20.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
21.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
22.CHF 25.68CHF 4'450.--CHF 57'850.--
23.CHF 26.26CHF 4'550.--CHF 59'150.--
24.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
25.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
26.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
27.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
28.CHF 29.72CHF 5'150.--CHF 66'950.--
29.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
30.CHF 30.87CHF 5'350.--CHF 69'550.--
41.CHF 31.74CHF 5'500.--CHF 71'500.--
Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: 20.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
21.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
22.CHF 24.81CHF 4'300.--CHF 55'900.--
23.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
24.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
25.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
26.CHF 27.41CHF 4'750.--CHF 61'750.--
27.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
28.CHF 28.56CHF 4'950.--CHF 64'350.--
29.CHF 29.14CHF 5'050.--CHF 65'650.--
30.CHF 30.01CHF 5'200.--CHF 67'600.--
41.CHF 30.29CHF 5'250.--CHF 68'250.--
Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo):20.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
21.CHF 23.37CHF 4'050.--CHF 52'650.--
22.CHF 23.66CHF 4'100.--CHF 53'300.--
23.CHF 23.95CHF 4'150.--CHF 53'950.--
24.CHF 24.52CHF 4'250.--CHF 55'250.--
25.CHF 25.39CHF 4'400.--CHF 57'200.--
26.CHF 25.97CHF 4'500.--CHF 58'500.--
27.CHF 26.54CHF 4'600.--CHF 59'800.--
28.CHF 27.12CHF 4'700.--CHF 61'100.--
29.CHF 27.70CHF 4'800.--CHF 62'400.--
30.CHF 27.99CHF 4'850.--CHF 63'050.--
41.CHF 28.85CHF 5'000.--CHF 65'000.--
Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti):CHF 4'000.--
(*1) Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.

Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.--CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese

Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
11099
Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Categorie di lavoratori Anni di età (*1) Salario orario Salario mensile Salario annuale
Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: 20. CHF 24.81 CHF 4'300.-- CHF 55'900.--
  21. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  22. CHF 25.68 CHF 4'450.-- CHF 57'850.--
  23. CHF 26.26 CHF 4'550.-- CHF 59'150.--
  24. CHF 27.12 CHF 4'700.-- CHF 61'100.--
  25. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  26. CHF 28.56 CHF 4'950.-- CHF 64'350.--
  27. CHF 29.14 CHF 5'050.-- CHF 65'650.--
  28. CHF 29.72 CHF 5'150.-- CHF 66'950.--
  29. CHF 30.29 CHF 5'250.-- CHF 68'250.--
  30. CHF 30.87 CHF 5'350.-- CHF 69'550.--
  41. CHF 31.74 CHF 5'500.-- CHF 71'500.--
Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: 20. CHF 23.95 CHF 4'150.-- CHF 53'950.--
  21. CHF 24.52 CHF 4'250.-- CHF 55'250.--
  22. CHF 24.81 CHF 4'300.-- CHF 55'900.--
  23. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  24. CHF 25.97 CHF 4'500.-- CHF 58'500.--
  25. CHF 26.54 CHF 4'600.-- CHF 59'800.--
  26. CHF 27.41 CHF 4'750.-- CHF 61'750.--
  27. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  28. CHF 28.56 CHF 4'950.-- CHF 64'350.--
  29. CHF 29.14 CHF 5'050.-- CHF 65'650.--
  30. CHF 30.01 CHF 5'200.-- CHF 67'600.--
  41. CHF 30.29 CHF 5'250.-- CHF 68'250.--
Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): 20. CHF 23.37 CHF 4'050.-- CHF 52'650.--
  21. CHF 23.37 CHF 4'050.-- CHF 52'650.--
  22. CHF 23.66 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
  23. CHF 23.95 CHF 4'150.-- CHF 53'950.--
  24. CHF 24.52 CHF 4'250.-- CHF 55'250.--
  25. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  26. CHF 25.97 CHF 4'500.-- CHF 58'500.--
  27. CHF 26.54 CHF 4'600.-- CHF 59'800.--
  28. CHF 27.12 CHF 4'700.-- CHF 61'100.--
  29. CHF 27.70 CHF 4'800.-- CHF 62'400.--
  30. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  41. CHF 28.85 CHF 5'000.-- CHF 65'000.--
Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti):     CHF 4'000.--  
(*1) Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.
 
Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
11120
Salari minimi dall 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Categorie di lavoratori Anni di età (*1) Salario orario Salario mensile Salario annuale
Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: 20. CHF 24.81 CHF 4'300.-- CHF 55'900.--
  21. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  22. CHF 25.68 CHF 4'450.-- CHF 57'850.--
  23. CHF 26.26 CHF 4'550.-- CHF 59'150.--
  24. CHF 27.12 CHF 4'700.-- CHF 61'100.--
  25. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  26. CHF 28.56 CHF 4'950.-- CHF 64'350.--
  27. CHF 29.14 CHF 5'050.-- CHF 65'650.--
  28. CHF 29.72 CHF 5'150.-- CHF 66'950.--
  29. CHF 30.29 CHF 5'250.-- CHF 68'250.--
  30. CHF 30.87 CHF 5'350.-- CHF 69'550.--
  41. CHF 31.74 CHF 5'500.-- CHF 71'500.--
Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: 20. CHF 23.95 CHF 4'150.-- CHF 53'950.--
  21. CHF 24.52 CHF 4'250.-- CHF 55'250.--
  22. CHF 24.81 CHF 4'300.-- CHF 55'900.--
  23. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  24. CHF 25.97 CHF 4'500.-- CHF 58'500.--
  25. CHF 26.54 CHF 4'600.-- CHF 59'800.--
  26. CHF 27.41 CHF 4'750.-- CHF 61'750.--
  27. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  28. CHF 28.56 CHF 4'950.-- CHF 64'350.--
  29. CHF 29.14 CHF 5'050.-- CHF 65'650.--
  30. CHF 30.01 CHF 5'200.-- CHF 67'600.--
  41. CHF 30.29 CHF 5'250.-- CHF 68'250.--
Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): 20. CHF 23.37 CHF 4'050.-- CHF 52'650.--
  21. CHF 23.37 CHF 4'050.-- CHF 52'650.--
  22. CHF 23.66 CHF 4'100.-- CHF 53'300.--
  23. CHF 23.95 CHF 4'150.-- CHF 53'950.--
  24. CHF 24.52 CHF 4'250.-- CHF 55'250.--
  25. CHF 25.39 CHF 4'400.-- CHF 57'200.--
  26. CHF 25.97 CHF 4'500.-- CHF 58'500.--
  27. CHF 26.54 CHF 4'600.-- CHF 59'800.--
  28. CHF 27.12 CHF 4'700.-- CHF 61'100.--
  29. CHF 27.70 CHF 4'800.-- CHF 62'400.--
  30. CHF 27.99 CHF 4'850.-- CHF 63'050.--
  41. CHF 28.85 CHF 5'000.-- CHF 65'000.--
Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti):     CHF 4'000.--  
(*1) Base di calcolo per l’età: valida dal 1° gennaio dell’anno civile in cui il lavoratore compie l’età corrispondente.
 
Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Categorie salariali
9720
a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6
Categorie salariali
9875
a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6
Categorie salariali
10097
a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6
Categorie salariali
10575
a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6
Categorie salariali
10330
a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6
Categorie salariali
10715
a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6
Categorie salariali
10919
a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6
Categorie salariali
11099
a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6
Categorie salariali
11120
a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.

Articolo 41.6
Aumento salariale
9720
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
9875
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
10097
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
10575
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
10330
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
10715
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
10919
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
11099
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
11120
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2020):
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.



Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Tredicesima mensilità
9720
Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
9875
Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
10097
Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
10330
Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
10575
Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
10715
Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
10919
Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
11099
Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
11120
Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9720
Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7
Premio per anzianità di servizio
9720
Il lavoratore riceve un’indennità pari al 100% del salario mensile medio calcolato sulla base della durata annuale del lavoro giusta l’articolo 28.2 CCL.
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti

Articolo 42.1; Appendice 7
Versamento del salario
9720
Il salario è versato al lavoratore in moneta nazionale legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese (su un conto corrente bancario o postale).

Articolo 48.2
Versamento del salario
9875
Il salario è versato al lavoratore in moneta nazionale legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese (su un conto corrente bancario o postale).

Articolo 48.2
Versamento del salario
10097
Il salario è versato al lavoratore in moneta nazionale legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese (su un conto corrente bancario o postale).

Articolo 48.2
Versamento del salario
10330
Il salario è versato al lavoratore in moneta nazionale legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese (su un conto corrente bancario o postale).

Articolo 48.2
Versamento del salario
10575
Il salario è versato al lavoratore in moneta nazionale legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese (su un conto corrente bancario o postale).

Articolo 48.2
Versamento del salario
10715
Il salario è versato al lavoratore in moneta nazionale legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese (su un conto corrente bancario o postale).

Articolo 48.2
Versamento del salario
10919
Il salario è versato al lavoratore in moneta nazionale legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese (su un conto corrente bancario o postale).

Articolo 48.2
Versamento del salario
11099
Il salario è versato al lavoratore in moneta nazionale legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese (su un conto corrente bancario o postale).

Articolo 48.2
Versamento del salario
11120
Il salario è versato al lavoratore in moneta nazionale legale durante l’orario di lavoro e prima della fine del mese (su un conto corrente bancario o postale).

Articolo 48.2
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9875
Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festiviOrario Indennità
Domeniche e giorni festivi23.00-23.00100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno20.00-23.0050%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile23.00-06.0050%
Sabato16.00-20.0050%

Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9720
Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festiviOrario Indennità
Domeniche e giorni festivi23.00-23.00100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno20.00-23.0050%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile23.00-06.0050%
Sabato16.00-20.0050%

Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10097
Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festiviOrario Indennità
Domeniche e giorni festivi23.00-23.00100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno20.00-23.0050%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile23.00-06.0050%
Sabato16.00-20.0050%

Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10330
Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festiviOrario Indennità
Domeniche e giorni festivi23.00-23.00100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno20.00-23.0050%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile23.00-06.0050%
Sabato16.00-20.0050%

Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10575
Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festiviOrario Indennità
Domeniche e giorni festivi23.00-23.00100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno20.00-23.0050%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile23.00-06.0050%
Sabato16.00-20.0050%

Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10715
Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festiviOrario Indennità
Domeniche e giorni festivi23.00-23.00100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno20.00-23.0050%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile23.00-06.0050%
Sabato16.00-20.0050%

Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10919
Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festiviOrario Indennità
Domeniche e giorni festivi23.00-23.00100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno20.00-23.0050%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile23.00-06.0050%
Sabato16.00-20.0050%

Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11099
Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festiviOrario Indennità
Domeniche e giorni festivi23.00-23.00100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno20.00-23.0050%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile23.00-06.0050%
Sabato16.00-20.0050%

Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11120
Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festiviOrario Indennità
Domeniche e giorni festivi23.00-23.00100%
Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno20.00-23.0050%
Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile23.00-06.0050%
Sabato16.00-20.0050%

Articolo 45.1
Rimborso spese
9875
Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;



Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
9720
Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;



Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
10097
Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;



Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
10330
Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;



Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
10575
Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;



Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
10715
Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;



Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
10919
Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;



Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
11099
Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;



Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
11120
Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese.

I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;



Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Orario di lavoro
9720
Per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è pari a 2096 ore. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
9875
Per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è pari a 2096 ore. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
10097
Per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è pari a 2096 ore. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
10330
Per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è pari a 2096 ore. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
10575
Per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è pari a 2096 ore. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
10715
Per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è pari a 2096 ore. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
10919
Per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è pari a 2096 ore. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
11099
Per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è pari a 2096 ore. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
11120
Per il 2020 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) è pari a 2096 ore. Per il conteggio dell’indennità sostitutiva (ad es. giorni di carenza per infortunio, malattia, vacanze, giorni festivi, ecc.) si utilizza come base di calcolo una durata quotidiana media di 8 ore.

Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Lavoro straordinario / ore supplementari
9875
Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%.
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.

Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.

Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
9720
Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%.
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.

Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.

Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
10097
Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%.
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.

Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.

Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
10330
Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%.
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.

Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.

Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
10575
Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%.
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.

Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.

Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
10715
Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%.
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.

Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.

Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
10919
Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%.
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.

Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.

Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
11099
Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%.
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.

Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.

Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
11120
Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all’azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%.
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.

Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.

Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Vacanze
9720
Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età27 giorni

Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
9875
Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età27 giorni

Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
10097
Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età27 giorni

Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
10330
Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età27 giorni

Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
10575
Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età27 giorni

Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
10715
Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età27 giorni

Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
10919
Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età27 giorni

Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
11099
Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età27 giorni

Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
11120
Categoria di età Giorni di vacanze
Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età30 giorni
Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 20° anno d’età25 giorni
Dopo il compimento del 50° anno d’età27 giorni

Articolo 32.2; Appendice 7
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9720
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore2 giorni
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno1 giorno

Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9875
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore2 giorni
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno1 giorno

Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10097
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore2 giorni
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno1 giorno

Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10330
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore2 giorni
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno1 giorno

Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10575
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore2 giorni
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno1 giorno

Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10715
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore2 giorni
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno1 giorno

Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10919
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore2 giorni
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno1 giorno

Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11099
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore2 giorni
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno1 giorno

Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11120
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore2 giorni
Nascita di un figlio1 giorno
Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica3 giorni
Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica1 giorno
Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute1 giorno
Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno1 giorno

Articolo 38.1
Giorni festivi retribuiti
9720
Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
9875
Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
10097
Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
10330
Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
10575
Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
10715
Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
10919
Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
11099
Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
11120
Al massimo 9 giorni festivi federali oppure cantonali all’anno sono indennizzabili, purchè cadano in un giorno lavorativo.

Articolo 34.1
Congedo di formazione
9720
Il lavoratore può esigere tre giorni lavorativi remunerati all’anno per il suo perfezionamento professionale.
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.

Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
9875
Il lavoratore può esigere tre giorni lavorativi remunerati all’anno per il suo perfezionamento professionale.
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.

Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
10097
Il lavoratore può esigere tre giorni lavorativi remunerati all’anno per il suo perfezionamento professionale.
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.

Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
10330
Il lavoratore può esigere tre giorni lavorativi remunerati all’anno per il suo perfezionamento professionale.
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.

Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
10575
Il lavoratore può esigere tre giorni lavorativi remunerati all’anno per il suo perfezionamento professionale.
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.

Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
10715
Il lavoratore può esigere tre giorni lavorativi remunerati all’anno per il suo perfezionamento professionale.
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.

Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
10919
Il lavoratore può esigere tre giorni lavorativi remunerati all’anno per il suo perfezionamento professionale.
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.

Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
11099
Il lavoratore può esigere tre giorni lavorativi remunerati all’anno per il suo perfezionamento professionale.
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.

Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
11120
Il lavoratore può esigere tre giorni lavorativi remunerati all’anno per il suo perfezionamento professionale.
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.

Articoli 26.2 e 27.1
Malattia
9875
Malattia:
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%

Articoli 51 e 52
Malattia
9720
Malattia:
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%



Articoli 51, 52, 54 e 56
Malattia
10097
Malattia:
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%

Articoli 51 e 52
Malattia
10330
Malattia:
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%

Articoli 51 e 52
Malattia
10575
Malattia:
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%

Articoli 51 e 52
Malattia
10715
Malattia:
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%

Articoli 51 e 52
Malattia
10919
Malattia:
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%

Articoli 51 e 52
Malattia
11099
Malattia:
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%

Articoli 51 e 52
Malattia
11120
Malattia:
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%

Articoli 51 e 52
Infortunio
9720
Malattia:
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%



Articoli 51, 52, 54 e 56
Infortunio
9875


Articoli 54 e 56
Infortunio
10097


Articoli 54 e 56
Servizio militare / civile / di protezione civile
9720
Tipo di servizio% del salario
Fino a 4 settimane per anno civile100%
In seguito:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Scuola reclute:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Per i militari in ferma continuata80% per 300 giorni

Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
9875
Tipo di servizio% del salario
Fino a 4 settimane per anno civile100%
In seguito:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Scuola reclute:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Per i militari in ferma continuata80% per 300 giorni

Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
10097
Tipo di servizio% del salario
Fino a 4 settimane per anno civile100%
In seguito:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Scuola reclute:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Per i militari in ferma continuata80% per 300 giorni

Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
10330
Tipo di servizio% del salario
Fino a 4 settimane per anno civile100%
In seguito:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Scuola reclute:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Per i militari in ferma continuata80% per 300 giorni

Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
10575
Tipo di servizio% del salario
Fino a 4 settimane per anno civile100%
In seguito:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Scuola reclute:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Per i militari in ferma continuata80% per 300 giorni

Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
10715
Tipo di servizio% del salario
Fino a 4 settimane per anno civile100%
In seguito:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Scuola reclute:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Per i militari in ferma continuata80% per 300 giorni

Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
10919
Tipo di servizio% del salario
Fino a 4 settimane per anno civile100%
In seguito:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Scuola reclute:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Per i militari in ferma continuata80% per 300 giorni

Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
11099
Tipo di servizio% del salario
Fino a 4 settimane per anno civile100%
In seguito:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Scuola reclute:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Per i militari in ferma continuata80% per 300 giorni

Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
11120
Tipo di servizio% del salario
Fino a 4 settimane per anno civile100%
In seguito:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Scuola reclute:
- per chi presta servizio senza figli a carico50%
- per chi presta servizio con figli a carico80%
Per i militari in ferma continuata80% per 300 giorni

Articolo 57.2
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9720
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
9875
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
10097
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
10330
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
10575
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
10715
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
10919
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
11099
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
11120
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
9720
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
9875
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
10097
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
10330
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
10575
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
10715
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
10919
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
11099
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
11120
Il pensionamento flessibile è possibile a partire dai 58 anni di età. Conto di risparmio per il pensionamento anticipato per ogni lavoratore a partire dal 25° anno di età. Contributi: i datori di lavoro e i lavoratori versano entrambi un importo pari all’1% del salario annuo AVS lordo. Il versamento del capitale di risparmio è previsto al momento del pensionamento, tra il 58° e il 65° anno di età.

Articoli 36 e 37
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9720
I datori di lavoro e i lavoratori nonché gli apprendisti pagano i seguenti contributi:

Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoromensili
Contributo di spese di applicazione CHF 20.--
Contributo di formazione CHF 15.--
Totale CHF 35.--
Contributi dei datori di lavoro: un contributo di base forfetario di CHF 240.-- /anno o CHF 20.-- al mese. La frazione di un mese viene calcolato come un mese intero.

Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9875
I datori di lavoro e i lavoratori nonché gli apprendisti pagano i seguenti contributi:

Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoromensili
Contributo di spese di applicazione CHF 20.--
Contributo di formazione CHF 15.--
Totale CHF 35.--
Contributi dei datori di lavoro: un contributo di base forfetario di CHF 240.-- /anno o CHF 20.-- al mese. La frazione di un mese viene calcolato come un mese intero.

Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10097
I datori di lavoro e i lavoratori nonché gli apprendisti pagano i seguenti contributi:

Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoromensili
Contributo di spese di applicazione CHF 20.--
Contributo di formazione CHF 15.--
Totale CHF 35.--
Contributi dei datori di lavoro: un contributo di base forfetario di CHF 240.-- /anno o CHF 20.-- al mese. La frazione di un mese viene calcolato come un mese intero.

Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10330
I datori di lavoro e i lavoratori nonché gli apprendisti pagano i seguenti contributi:

Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoromensili
Contributo di spese di applicazione CHF 20.--
Contributo di formazione CHF 15.--
Totale CHF 35.--
Contributi dei datori di lavoro: un contributo di base forfetario di CHF 240.-- /anno o CHF 20.-- al mese. La frazione di un mese viene calcolato come un mese intero.

Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10575
I datori di lavoro e i lavoratori nonché gli apprendisti pagano i seguenti contributi:

Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoromensili
Contributo di spese di applicazione CHF 20.--
Contributo di formazione CHF 15.--
Totale CHF 35.--
Contributi dei datori di lavoro: un contributo di base forfetario di CHF 240.-- /anno o CHF 20.-- al mese. La frazione di un mese viene calcolato come un mese intero.

Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10715
I datori di lavoro e i lavoratori nonché gli apprendisti pagano i seguenti contributi:

Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoromensili
Contributo di spese di applicazione CHF 20.--
Contributo di formazione CHF 15.--
Totale CHF 35.--
Contributi dei datori di lavoro: un contributo di base forfetario di CHF 240.-- /anno o CHF 20.-- al mese. La frazione di un mese viene calcolato come un mese intero.

Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10919
I datori di lavoro e i lavoratori nonché gli apprendisti pagano i seguenti contributi:

Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoromensili
Contributo di spese di applicazione CHF 20.--
Contributo di formazione CHF 15.--
Totale CHF 35.--
Contributi dei datori di lavoro: un contributo di base forfetario di CHF 240.-- /anno o CHF 20.-- al mese. La frazione di un mese viene calcolato come un mese intero.

Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11099
I datori di lavoro e i lavoratori nonché gli apprendisti pagano i seguenti contributi:

Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoromensili
Contributo di spese di applicazione CHF 20.--
Contributo di formazione CHF 15.--
Totale CHF 35.--
Contributi dei datori di lavoro: un contributo di base forfetario di CHF 240.-- /anno o CHF 20.-- al mese. La frazione di un mese viene calcolato come un mese intero.

Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11120
I datori di lavoro e i lavoratori nonché gli apprendisti pagano i seguenti contributi:

Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoromensili
Contributo di spese di applicazione CHF 20.--
Contributo di formazione CHF 15.--
Totale CHF 35.--
Contributi dei datori di lavoro: un contributo di base forfetario di CHF 240.-- /anno o CHF 20.-- al mese. La frazione di un mese viene calcolato come un mese intero.

Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9720
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.

Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9875
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.

Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10097
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.

Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10330
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.

Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10575
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.

Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10715
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.

Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10919
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.

Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11099
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.

Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11120
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo.

Articolo 24
Apprendisti
9720
Per gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL:
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.--CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese

Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
9875
Per gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL:
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
10097
Per gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL:
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
10330
Per gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL:
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
10575
Per gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL:
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
10715
Per gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL:
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
10919
Per gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL:
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
11099
Per gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL:
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
11120
Per gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL:
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese  

Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Giovani dipendenti
9720
Per gli apprendisti devono inoltre essere imperativamente applicate le seguenti disposizioni CCL:
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese

Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
Anno di apprendistato Salario mensile Salario annuale
1° anno di tirocinio CHF 1'000.--CHF 13'000.--
2° anno di tirocinio CHF 1'350.--CHF 17'550.--
3° anno di tirocinio CHF 1'850.--CHF 24'050.--
Rimborso spese supplementare CHF 320.--/mese

Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Giovani dipendenti
9875
Vacanze:
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Giovani dipendenti
10097
Vacanze:
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane

Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Giovani dipendenti
10330
Vacanze:
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane

Articolo 32
Giovani dipendenti
10575
Vacanze:
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane

Articolo 32
Giovani dipendenti
10715
Vacanze:
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane

Articolo 32
Giovani dipendenti
10919
Vacanze:
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane

Articolo 32
Giovani dipendenti
11099
Vacanze:
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane

Articolo 32
Giovani dipendenti
11120
Vacanze:
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane

Articolo 32
Termini di disdetta
9720
Durata dell'impiegoPeriodo del preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi)7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
2° - 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
9875
Durata dell'impiegoPeriodo del preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi)7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
2° - 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
10097
Durata dell'impiegoPeriodo del preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi)7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
2° - 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
10330
Durata dell'impiegoPeriodo del preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi)7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
2° - 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
10575
Durata dell'impiegoPeriodo del preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi)7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
2° - 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
10715
Durata dell'impiegoPeriodo del preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi)7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
2° - 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
10919
Durata dell'impiegoPeriodo del preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi)7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
2° - 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
11099
Durata dell'impiegoPeriodo del preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi)7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
2° - 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
11120
Durata dell'impiegoPeriodo del preavviso
Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi)7 giorni
Nel 1° anno di servizio 1 mese
2° - 9° anno di servizio 2 mesi
Dal 10° anno di servizio 3 mesi

Articoli 63 e 64
Protezione contro il licenziamento
9720
Dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta è valido durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 % a causa di malattia o infortunio.

Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
9875
Dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta è valido durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 % a causa di malattia o infortunio.

Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
10097
Dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta è valido durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 % a causa di malattia o infortunio.

Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
10330
Dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta è valido durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 % a causa di malattia o infortunio.

Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
10575
Dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta è valido durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 % a causa di malattia o infortunio.

Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
10715
Dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta è valido durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 % a causa di malattia o infortunio.

Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
10919
Dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta è valido durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 % a causa di malattia o infortunio.

Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
11099
Dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta è valido durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 % a causa di malattia o infortunio.

Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
11120
Dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta è valido durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario dell’assicurazione malattia e infortuni obbligatoria (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 % a causa di malattia o infortunio.

Articolo 66
Rappresentanza dei lavoratori
9720
Sindacato Unia
Rappresentanza dei lavoratori
9875
Sindacato Unia
Rappresentanza dei lavoratori
10097
Sindacato Unia
Rappresentanza dei lavoratori
10330
Sindacato Unia
Rappresentanza dei lavoratori
10575
Sindacato Unia
Rappresentanza dei lavoratori
10715
Sindacato Unia
Rappresentanza dei lavoratori
10919
Sindacato Unia
Rappresentanza dei lavoratori
11099
Sindacato Unia
Rappresentanza dei lavoratori
11120
Sindacato Unia
Rappresentanza dei datori di lavoro
9720
Associazione svizzera delle aziende dell’isolazione per la protezione contro il caldo, il freddo, il rumore e l'incendio (ISOLSUISSE)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9875
Associazione svizzera delle aziende dell’isolazione per la protezione contro il caldo, il freddo, il rumore e l'incendio (ISOLSUISSE)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10097
Associazione svizzera delle aziende dell’isolazione per la protezione contro il caldo, il freddo, il rumore e l'incendio (ISOLSUISSE)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10330
Associazione svizzera delle aziende dell’isolazione per la protezione contro il caldo, il freddo, il rumore e l'incendio (ISOLSUISSE)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10575
Associazione svizzera delle aziende dell’isolazione per la protezione contro il caldo, il freddo, il rumore e l'incendio (ISOLSUISSE)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10715
Associazione svizzera delle aziende dell’isolazione per la protezione contro il caldo, il freddo, il rumore e l'incendio (ISOLSUISSE)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10919
Associazione svizzera delle aziende dell’isolazione per la protezione contro il caldo, il freddo, il rumore e l'incendio (ISOLSUISSE)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11099
Associazione svizzera delle aziende dell’isolazione per la protezione contro il caldo, il freddo, il rumore e l'incendio (ISOLSUISSE)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11120
Associazione svizzera delle aziende dell’isolazione per la protezione contro il caldo, il freddo, il rumore e l'incendio (ISOLSUISSE)
Cauzione
9720
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Articoli 23
Cauzione
9875
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Articoli 23
Cauzione
10330
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Articoli 23
Cauzione
10097
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Articoli 23
Cauzione
10575
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Articoli 23
Cauzione
10715
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Articoli 23
Cauzione
10919
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Articoli 23
Cauzione
11099
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Articoli 23
Cauzione
11120
Ammontare della cauzione:
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).

Articoli 23
Compiti organi paritetici
9720
Per l’esecuzione della CCL viene nominata una «Commissione Paritetica Nazionale per il settore svizzero dell’isolazione» (CPN), avente forma giuridica di associazione, ai sensi degli articoli 60 ss. CC con sede a Berna.

Articolo 11
Compiti organi paritetici
9875
Per l’esecuzione della CCL viene nominata una «Commissione Paritetica Nazionale per il settore svizzero dell’isolazione» (CPN), avente forma giuridica di associazione, ai sensi degli articoli 60 ss. CC con sede a Berna.

Articolo 11
Compiti organi paritetici
10097
Per l’esecuzione della CCL viene nominata una «Commissione Paritetica Nazionale per il settore svizzero dell’isolazione» (CPN), avente forma giuridica di associazione, ai sensi degli articoli 60 ss. CC con sede a Berna.

Articolo 11
Compiti organi paritetici
10330
Per l’esecuzione della CCL viene nominata una «Commissione Paritetica Nazionale per il settore svizzero dell’isolazione» (CPN), avente forma giuridica di associazione, ai sensi degli articoli 60 ss. CC con sede a Berna.

Articolo 11
Compiti organi paritetici
10575
Per l’esecuzione della CCL viene nominata una «Commissione Paritetica Nazionale per il settore svizzero dell’isolazione» (CPN), avente forma giuridica di associazione, ai sensi degli articoli 60 ss. CC con sede a Berna.

Articolo 11
Compiti organi paritetici
10715
Per l’esecuzione della CCL viene nominata una «Commissione Paritetica Nazionale per il settore svizzero dell’isolazione» (CPN), avente forma giuridica di associazione, ai sensi degli articoli 60 ss. CC con sede a Berna.

Articolo 11
Compiti organi paritetici
10919
Per l’esecuzione della CCL viene nominata una «Commissione Paritetica Nazionale per il settore svizzero dell’isolazione» (CPN), avente forma giuridica di associazione, ai sensi degli articoli 60 ss. CC con sede a Berna.

Articolo 11
Compiti organi paritetici
11099
Per l’esecuzione della CCL viene nominata una «Commissione Paritetica Nazionale per il settore svizzero dell’isolazione» (CPN), avente forma giuridica di associazione, ai sensi degli articoli 60 ss. CC con sede a Berna.

Articolo 11
Compiti organi paritetici
11120
Per l’esecuzione della CCL viene nominata una «Commissione Paritetica Nazionale per il settore svizzero dell’isolazione» (CPN), avente forma giuridica di associazione, ai sensi degli articoli 60 ss. CC con sede a Berna.

Articolo 11
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9720
Articoli 13, 14, 15 del CCL
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9875
Articoli 13, 14, 15 del CCL
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10097
Articoli 13, 14, 15 del CCL
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10330
Articoli 13, 14, 15 del CCL
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10575
Articoli 13, 14, 15 del CCL
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10715
Articoli 13, 14, 15 del CCL
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10919
Articoli 13, 14, 15 del CCL
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11099
Articoli 13, 14, 15 del CCL
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11120
Articoli 13, 14, 15 del CCL
Congedo per partecipare alle attività sindacali
9720
Perfezionamento particolare: 2 giorni lavorativi per lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purché lavorino da almeno 5 anni nel settore; delegati per la partecipazione a conferenze sindacali dei delegati del ramo.

Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
9875
Perfezionamento particolare: 2 giorni lavorativi per lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purché lavorino da almeno 5 anni nel settore; delegati per la partecipazione a conferenze sindacali dei delegati del ramo.

Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10097
Perfezionamento particolare: 2 giorni lavorativi per lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purché lavorino da almeno 5 anni nel settore; delegati per la partecipazione a conferenze sindacali dei delegati del ramo.

Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10330
Perfezionamento particolare: 2 giorni lavorativi per lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purché lavorino da almeno 5 anni nel settore; delegati per la partecipazione a conferenze sindacali dei delegati del ramo.

Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10575
Perfezionamento particolare: 2 giorni lavorativi per lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purché lavorino da almeno 5 anni nel settore; delegati per la partecipazione a conferenze sindacali dei delegati del ramo.

Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10715
Perfezionamento particolare: 2 giorni lavorativi per lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purché lavorino da almeno 5 anni nel settore; delegati per la partecipazione a conferenze sindacali dei delegati del ramo.

Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10919
Perfezionamento particolare: 2 giorni lavorativi per lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purché lavorino da almeno 5 anni nel settore; delegati per la partecipazione a conferenze sindacali dei delegati del ramo.

Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11099
Perfezionamento particolare: 2 giorni lavorativi per lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purché lavorino da almeno 5 anni nel settore; delegati per la partecipazione a conferenze sindacali dei delegati del ramo.

Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11120
Perfezionamento particolare: 2 giorni lavorativi per lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purché lavorino da almeno 5 anni nel settore; delegati per la partecipazione a conferenze sindacali dei delegati del ramo.

Articolo 27.1d+e
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
9720
Su domanda dei lavoratori, una commissione d’azienda (CA), eletta dal personale sottoposto alla CCL, verrà istituita nell’azienda.

Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
9875
Su domanda dei lavoratori, una commissione d’azienda (CA), eletta dal personale sottoposto alla CCL, verrà istituita nell’azienda.

Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10097
Su domanda dei lavoratori, una commissione d’azienda (CA), eletta dal personale sottoposto alla CCL, verrà istituita nell’azienda.

Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10330
Su domanda dei lavoratori, una commissione d’azienda (CA), eletta dal personale sottoposto alla CCL, verrà istituita nell’azienda.

Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10575
Su domanda dei lavoratori, una commissione d’azienda (CA), eletta dal personale sottoposto alla CCL, verrà istituita nell’azienda.

Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10715
Su domanda dei lavoratori, una commissione d’azienda (CA), eletta dal personale sottoposto alla CCL, verrà istituita nell’azienda.

Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
10919
Su domanda dei lavoratori, una commissione d’azienda (CA), eletta dal personale sottoposto alla CCL, verrà istituita nell’azienda.

Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11099
Su domanda dei lavoratori, una commissione d’azienda (CA), eletta dal personale sottoposto alla CCL, verrà istituita nell’azienda.

Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
11120
Su domanda dei lavoratori, una commissione d’azienda (CA), eletta dal personale sottoposto alla CCL, verrà istituita nell’azienda.

Articolo 16
Piani sociali
9720


Articolo 58
Piani sociali
9875


Articolo 58
Piani sociali
10097


Articolo 58
Piani sociali
10330


Articolo 58
Piani sociali
10575


Articolo 58
Piani sociali
10715


Articolo 58
Piani sociali
10919


Articolo 58
Piani sociali
11099


Articolo 58
Piani sociali
11120


Articolo 58
Procedure di conciliazione e arbitrato
9720
LivelloIstituzione responsabile
Tra le parti contraenti:
1° livelloCommissione Paritetica Nazionale
2° livelloTribunale arbitrale
Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda:
1° livelloCommissione paritetica
2° livelloCommissione Paritetica Nazionale

Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
9875
LivelloIstituzione responsabile
Tra le parti contraenti:
1° livelloCommissione Paritetica Nazionale
2° livelloTribunale arbitrale
Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda:
1° livelloCommissione paritetica
2° livelloCommissione Paritetica Nazionale

Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
10097
LivelloIstituzione responsabile
Tra le parti contraenti:
1° livelloCommissione Paritetica Nazionale
2° livelloTribunale arbitrale
Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda:
1° livelloCommissione paritetica
2° livelloCommissione Paritetica Nazionale

Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
10330
LivelloIstituzione responsabile
Tra le parti contraenti:
1° livelloCommissione Paritetica Nazionale
2° livelloTribunale arbitrale
Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda:
1° livelloCommissione paritetica
2° livelloCommissione Paritetica Nazionale

Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
10575
LivelloIstituzione responsabile
Tra le parti contraenti:
1° livelloCommissione Paritetica Nazionale
2° livelloTribunale arbitrale
Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda:
1° livelloCommissione paritetica
2° livelloCommissione Paritetica Nazionale

Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
10715
LivelloIstituzione responsabile
Tra le parti contraenti:
1° livelloCommissione Paritetica Nazionale
2° livelloTribunale arbitrale
Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda:
1° livelloCommissione paritetica
2° livelloCommissione Paritetica Nazionale

Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
10919
LivelloIstituzione responsabile
Tra le parti contraenti:
1° livelloCommissione Paritetica Nazionale
2° livelloTribunale arbitrale
Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda:
1° livelloCommissione paritetica
2° livelloCommissione Paritetica Nazionale

Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
11099
LivelloIstituzione responsabile
Tra le parti contraenti:
1° livelloCommissione Paritetica Nazionale
2° livelloTribunale arbitrale
Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda:
1° livelloCommissione paritetica
2° livelloCommissione Paritetica Nazionale

Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
11120
LivelloIstituzione responsabile
Tra le parti contraenti:
1° livelloCommissione Paritetica Nazionale
2° livelloTribunale arbitrale
Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda:
1° livelloCommissione paritetica
2° livelloCommissione Paritetica Nazionale

Articoli 9-12
Obbligo della pace
9720
Se insorgono divergenze d’opinione o controversie in un’azienda, tutti coloro che vi sono coinvolti si impegnano a rispettare la pace del lavoro, ad evitare polemiche in pubblico e a sottostare alla procedura di regolamentazione dei conflitti descritta qui di seguito.

Articolo 9
Obbligo della pace
9875
Se insorgono divergenze d’opinione o controversie in un’azienda, tutti coloro che vi sono coinvolti si impegnano a rispettare la pace del lavoro, ad evitare polemiche in pubblico e a sottostare alla procedura di regolamentazione dei conflitti descritta qui di seguito.

Articolo 9
Obbligo della pace
10097
Se insorgono divergenze d’opinione o controversie in un’azienda, tutti coloro che vi sono coinvolti si impegnano a rispettare la pace del lavoro, ad evitare polemiche in pubblico e a sottostare alla procedura di regolamentazione dei conflitti descritta qui di seguito.

Articolo 9
Obbligo della pace
10330
Se insorgono divergenze d’opinione o controversie in un’azienda, tutti coloro che vi sono coinvolti si impegnano a rispettare la pace del lavoro, ad evitare polemiche in pubblico e a sottostare alla procedura di regolamentazione dei conflitti descritta qui di seguito.

Articolo 9
Obbligo della pace
10575
Se insorgono divergenze d’opinione o controversie in un’azienda, tutti coloro che vi sono coinvolti si impegnano a rispettare la pace del lavoro, ad evitare polemiche in pubblico e a sottostare alla procedura di regolamentazione dei conflitti descritta qui di seguito.

Articolo 9
Obbligo della pace
10715
Se insorgono divergenze d’opinione o controversie in un’azienda, tutti coloro che vi sono coinvolti si impegnano a rispettare la pace del lavoro, ad evitare polemiche in pubblico e a sottostare alla procedura di regolamentazione dei conflitti descritta qui di seguito.

Articolo 9
Obbligo della pace
10919
Se insorgono divergenze d’opinione o controversie in un’azienda, tutti coloro che vi sono coinvolti si impegnano a rispettare la pace del lavoro, ad evitare polemiche in pubblico e a sottostare alla procedura di regolamentazione dei conflitti descritta qui di seguito.

Articolo 9
Obbligo della pace
11099
Se insorgono divergenze d’opinione o controversie in un’azienda, tutti coloro che vi sono coinvolti si impegnano a rispettare la pace del lavoro, ad evitare polemiche in pubblico e a sottostare alla procedura di regolamentazione dei conflitti descritta qui di seguito.

Articolo 9
Obbligo della pace
11120
Se insorgono divergenze d’opinione o controversie in un’azienda, tutti coloro che vi sono coinvolti si impegnano a rispettare la pace del lavoro, ad evitare polemiche in pubblico e a sottostare alla procedura di regolamentazione dei conflitti descritta qui di seguito.

Articolo 9
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it

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16.13186 26.11.2024 26.11.2024
16.12878 20.02.2024 01.01.2024
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14.11821 16.09.2022 16.09.2022
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11.11180 01.01.2021 01.01.2021
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