CCL per il settore svizzero dell’isolazione
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Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2020 fino al 31.12.2020
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.Campo d'applicazione geografico
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 3
Campo d'applicazione aziendale
I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.
La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.
Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.
La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.
Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.
La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.
Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.
La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.
Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.
La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.
Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.
La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.
Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.
La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.
Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.
La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.
Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione aziendale
I lavori comprendono i settori seguenti:
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo ed il rumore nell’industria e nel settore della tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati.
– Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento e compensazione di pressione.
– Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione.
– Realizzazione e montaggio di istallazioni di protezione antincendio di ogni genere; isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conformemente all’articolo 3.2.4 CCL, la CCL si applica pure a tutte le attività svolte da datori di lavoro membri di ISOLSUISSE che non sottostanno ad un altra CCL.
La CCL vale anche per i datori di lavoro che hanno concluso un contratto di affiliazione conformemente all'art. 8 CCL.
Se diverse CCL sono in vigore in un’azienda che esegue lavori d’isolazione, l’azienda stessa, dopo essersi consultata con i lavoratori e con la commissione paritetica competente, rispettivamente con l’istanza contrattuale delle altre Convenzioni collettive di lavoro, può impegnarsi ad applicare una determinata CCL a cui è affiliata la maggior parte del personale.
Articolo 3.2
Campo d'applicazione personale
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione personale
Non sono assoggettati al CCL:
– Amministratore dell’impresa.
– Il personale commerciale
– I lavoratori che svolgono almeno al 50% un’attività nell’ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Articoli 3.3 e 3.4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nell’industria e nella tecnica dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.
Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.
Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.
Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.
Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.
Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.
Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.
Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.
Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
– isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore nella tecnica dell’industria e dell’abitazione, sia nell’edilizia convenzionale che in quella ad elementi prefabbricati;
– costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione;
– montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell’industria e dell’abitazione;
– realizzazione e montaggio di installazioni di protezione antincendio di ogni genere, come isolazione di pareti e soffitti nonché di apparecchi irradianti di ogni genere, nonché montaggio di porte antincendio.
Per gli apprendisti sono applicabili gli articoli 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 e 47 del CCL.
Sono esclusi:
a. Amministratore dell'impresa;
b. il personale commerciale;
c. i lavoratori che svolgono almeno al 50% un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 21
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 21
Informazioni organo paritetico
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 54
www.cpn-isolazione.ch
isoliergewerbe@plk.ch
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Informazioni organo paritetico
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
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Unia:
Serge Torriani
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Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
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Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
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Salari / salari minimi
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
| Categorie di lavoratori | Anni di età (*1) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|---|
| Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: | 20. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- |
| 21. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 22. | CHF 25.68 | CHF 4'450.-- | CHF 57'850.-- | |
| 23. | CHF 26.26 | CHF 4'550.-- | CHF 59'150.-- | |
| 24. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 25. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 26. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 27. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 28. | CHF 29.72 | CHF 5'150.-- | CHF 66'950.-- | |
| 29. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| 30. | CHF 30.87 | CHF 5'350.-- | CHF 69'550.-- | |
| 41. | CHF 31.74 | CHF 5'500.-- | CHF 71'500.-- | |
| Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: | 20. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 21. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 22. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- | |
| 23. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 24. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 25. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 26. | CHF 27.41 | CHF 4'750.-- | CHF 61'750.-- | |
| 27. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 28. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 29. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 30. | CHF 30.01 | CHF 5'200.-- | CHF 67'600.-- | |
| 41. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): | 20. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| 21. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- | |
| 22. | CHF 23.66 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | |
| 23. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | |
| 24. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 25. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 26. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 27. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 28. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 29. | CHF 27.70 | CHF 4'800.-- | CHF 62'400.-- | |
| 30. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 41. | CHF 28.85 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | |
| Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti): | CHF 4'000.-- |
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
| Categorie di lavoratori | Anni di età (*1) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|---|
| Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: | 20. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- |
| 21. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 22. | CHF 25.68 | CHF 4'450.-- | CHF 57'850.-- | |
| 23. | CHF 26.26 | CHF 4'550.-- | CHF 59'150.-- | |
| 24. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 25. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 26. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 27. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 28. | CHF 29.72 | CHF 5'150.-- | CHF 66'950.-- | |
| 29. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| 30. | CHF 30.87 | CHF 5'350.-- | CHF 69'550.-- | |
| 41. | CHF 31.74 | CHF 5'500.-- | CHF 71'500.-- | |
| Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: | 20. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 21. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 22. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- | |
| 23. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 24. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 25. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 26. | CHF 27.41 | CHF 4'750.-- | CHF 61'750.-- | |
| 27. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 28. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 29. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 30. | CHF 30.01 | CHF 5'200.-- | CHF 67'600.-- | |
| 41. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): | 20. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| 21. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- | |
| 22. | CHF 23.66 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | |
| 23. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | |
| 24. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 25. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 26. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 27. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 28. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 29. | CHF 27.70 | CHF 4'800.-- | CHF 62'400.-- | |
| 30. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 41. | CHF 28.85 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | |
| Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti): | CHF 4'000.-- |
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
| Categorie di lavoratori | Anni di età (*1) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|---|
| Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: | 20. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- |
| 21. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 22. | CHF 25.68 | CHF 4'450.-- | CHF 57'850.-- | |
| 23. | CHF 26.26 | CHF 4'550.-- | CHF 59'150.-- | |
| 24. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 25. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 26. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 27. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 28. | CHF 29.72 | CHF 5'150.-- | CHF 66'950.-- | |
| 29. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| 30. | CHF 30.87 | CHF 5'350.-- | CHF 69'550.-- | |
| 41. | CHF 31.74 | CHF 5'500.-- | CHF 71'500.-- | |
| Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: | 20. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 21. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 22. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- | |
| 23. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 24. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 25. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 26. | CHF 27.41 | CHF 4'750.-- | CHF 61'750.-- | |
| 27. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 28. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 29. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 30. | CHF 30.01 | CHF 5'200.-- | CHF 67'600.-- | |
| 41. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): | 20. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| 21. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- | |
| 22. | CHF 23.66 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | |
| 23. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | |
| 24. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 25. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 26. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 27. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 28. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 29. | CHF 27.70 | CHF 4'800.-- | CHF 62'400.-- | |
| 30. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 41. | CHF 28.85 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | |
| Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti): | CHF 4'000.-- |
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
| Categorie di lavoratori | Anni di età (*1) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|---|
| Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: | 20. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- |
| 21. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 22. | CHF 25.68 | CHF 4'450.-- | CHF 57'850.-- | |
| 23. | CHF 26.26 | CHF 4'550.-- | CHF 59'150.-- | |
| 24. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 25. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 26. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 27. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 28. | CHF 29.72 | CHF 5'150.-- | CHF 66'950.-- | |
| 29. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| 30. | CHF 30.87 | CHF 5'350.-- | CHF 69'550.-- | |
| 41. | CHF 31.74 | CHF 5'500.-- | CHF 71'500.-- | |
| Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: | 20. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 21. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 22. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- | |
| 23. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 24. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 25. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 26. | CHF 27.41 | CHF 4'750.-- | CHF 61'750.-- | |
| 27. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 28. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 29. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 30. | CHF 30.01 | CHF 5'200.-- | CHF 67'600.-- | |
| 41. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): | 20. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| 21. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- | |
| 22. | CHF 23.66 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | |
| 23. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | |
| 24. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 25. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 26. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 27. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 28. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 29. | CHF 27.70 | CHF 4'800.-- | CHF 62'400.-- | |
| 30. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 41. | CHF 28.85 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | |
| Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti): | CHF 4'000.-- |
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
| Categorie di lavoratori | Anni di età (*1) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|---|
| Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: | 20. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- |
| 21. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 22. | CHF 25.68 | CHF 4'450.-- | CHF 57'850.-- | |
| 23. | CHF 26.26 | CHF 4'550.-- | CHF 59'150.-- | |
| 24. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 25. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 26. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 27. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 28. | CHF 29.72 | CHF 5'150.-- | CHF 66'950.-- | |
| 29. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| 30. | CHF 30.87 | CHF 5'350.-- | CHF 69'550.-- | |
| 41. | CHF 31.74 | CHF 5'500.-- | CHF 71'500.-- | |
| Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: | 20. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 21. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 22. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- | |
| 23. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 24. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 25. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 26. | CHF 27.41 | CHF 4'750.-- | CHF 61'750.-- | |
| 27. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 28. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 29. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 30. | CHF 30.01 | CHF 5'200.-- | CHF 67'600.-- | |
| 41. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): | 20. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| 21. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- | |
| 22. | CHF 23.66 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | |
| 23. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | |
| 24. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 25. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 26. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 27. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 28. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 29. | CHF 27.70 | CHF 4'800.-- | CHF 62'400.-- | |
| 30. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 41. | CHF 28.85 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | |
| Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti): | CHF 4'000.-- |
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
| Categorie di lavoratori | Anni di età (*1) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|---|
| Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: | 20. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- |
| 21. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 22. | CHF 25.68 | CHF 4'450.-- | CHF 57'850.-- | |
| 23. | CHF 26.26 | CHF 4'550.-- | CHF 59'150.-- | |
| 24. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 25. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 26. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 27. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 28. | CHF 29.72 | CHF 5'150.-- | CHF 66'950.-- | |
| 29. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| 30. | CHF 30.87 | CHF 5'350.-- | CHF 69'550.-- | |
| 41. | CHF 31.74 | CHF 5'500.-- | CHF 71'500.-- | |
| Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: | 20. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 21. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 22. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- | |
| 23. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 24. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 25. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 26. | CHF 27.41 | CHF 4'750.-- | CHF 61'750.-- | |
| 27. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 28. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 29. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 30. | CHF 30.01 | CHF 5'200.-- | CHF 67'600.-- | |
| 41. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): | 20. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| 21. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- | |
| 22. | CHF 23.66 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | |
| 23. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | |
| 24. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 25. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 26. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 27. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 28. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 29. | CHF 27.70 | CHF 4'800.-- | CHF 62'400.-- | |
| 30. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 41. | CHF 28.85 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | |
| Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti): | CHF 4'000.-- |
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
| Categorie di lavoratori | Anni di età (*1) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|---|
| Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: | 20. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- |
| 21. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 22. | CHF 25.68 | CHF 4'450.-- | CHF 57'850.-- | |
| 23. | CHF 26.26 | CHF 4'550.-- | CHF 59'150.-- | |
| 24. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 25. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 26. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 27. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 28. | CHF 29.72 | CHF 5'150.-- | CHF 66'950.-- | |
| 29. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| 30. | CHF 30.87 | CHF 5'350.-- | CHF 69'550.-- | |
| 41. | CHF 31.74 | CHF 5'500.-- | CHF 71'500.-- | |
| Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: | 20. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 21. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 22. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- | |
| 23. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 24. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 25. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 26. | CHF 27.41 | CHF 4'750.-- | CHF 61'750.-- | |
| 27. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 28. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 29. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 30. | CHF 30.01 | CHF 5'200.-- | CHF 67'600.-- | |
| 41. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): | 20. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| 21. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- | |
| 22. | CHF 23.66 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | |
| 23. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | |
| 24. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 25. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 26. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 27. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 28. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 29. | CHF 27.70 | CHF 4'800.-- | CHF 62'400.-- | |
| 30. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 41. | CHF 28.85 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | |
| Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti): | CHF 4'000.-- |
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
| Categorie di lavoratori | Anni di età (*1) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|---|
| Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: | 20. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- |
| 21. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 22. | CHF 25.68 | CHF 4'450.-- | CHF 57'850.-- | |
| 23. | CHF 26.26 | CHF 4'550.-- | CHF 59'150.-- | |
| 24. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 25. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 26. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 27. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 28. | CHF 29.72 | CHF 5'150.-- | CHF 66'950.-- | |
| 29. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| 30. | CHF 30.87 | CHF 5'350.-- | CHF 69'550.-- | |
| 41. | CHF 31.74 | CHF 5'500.-- | CHF 71'500.-- | |
| Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: | 20. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 21. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 22. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- | |
| 23. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 24. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 25. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 26. | CHF 27.41 | CHF 4'750.-- | CHF 61'750.-- | |
| 27. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 28. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 29. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 30. | CHF 30.01 | CHF 5'200.-- | CHF 67'600.-- | |
| 41. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): | 20. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| 21. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- | |
| 22. | CHF 23.66 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | |
| 23. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | |
| 24. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 25. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 26. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 27. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 28. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 29. | CHF 27.70 | CHF 4'800.-- | CHF 62'400.-- | |
| 30. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 41. | CHF 28.85 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | |
| Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti): | CHF 4'000.-- |
Cantone di Neuchâtel
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Salari / salari minimi
Il salario orario è calcolato sulla base dell’articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
| Categorie di lavoratori | Anni di età (*1) | Salario orario | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|---|---|
| Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato: | 20. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- |
| 21. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 22. | CHF 25.68 | CHF 4'450.-- | CHF 57'850.-- | |
| 23. | CHF 26.26 | CHF 4'550.-- | CHF 59'150.-- | |
| 24. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 25. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 26. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 27. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 28. | CHF 29.72 | CHF 5'150.-- | CHF 66'950.-- | |
| 29. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| 30. | CHF 30.87 | CHF 5'350.-- | CHF 69'550.-- | |
| 41. | CHF 31.74 | CHF 5'500.-- | CHF 71'500.-- | |
| Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini: | 20. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- |
| 21. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 22. | CHF 24.81 | CHF 4'300.-- | CHF 55'900.-- | |
| 23. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 24. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 25. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 26. | CHF 27.41 | CHF 4'750.-- | CHF 61'750.-- | |
| 27. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 28. | CHF 28.56 | CHF 4'950.-- | CHF 64'350.-- | |
| 29. | CHF 29.14 | CHF 5'050.-- | CHF 65'650.-- | |
| 30. | CHF 30.01 | CHF 5'200.-- | CHF 67'600.-- | |
| 41. | CHF 30.29 | CHF 5'250.-- | CHF 68'250.-- | |
| Lavoratori semi-qualificati con attività di almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo): | 20. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- |
| 21. | CHF 23.37 | CHF 4'050.-- | CHF 52'650.-- | |
| 22. | CHF 23.66 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | |
| 23. | CHF 23.95 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | |
| 24. | CHF 24.52 | CHF 4'250.-- | CHF 55'250.-- | |
| 25. | CHF 25.39 | CHF 4'400.-- | CHF 57'200.-- | |
| 26. | CHF 25.97 | CHF 4'500.-- | CHF 58'500.-- | |
| 27. | CHF 26.54 | CHF 4'600.-- | CHF 59'800.-- | |
| 28. | CHF 27.12 | CHF 4'700.-- | CHF 61'100.-- | |
| 29. | CHF 27.70 | CHF 4'800.-- | CHF 62'400.-- | |
| 30. | CHF 27.99 | CHF 4'850.-- | CHF 63'050.-- | |
| 41. | CHF 28.85 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | |
| Primo anno dopo l’apprendistato (per un massimo di 12 mesi; in seguito valgono le categorie per i salari minimi corrispondenti): | CHF 4'000.-- |
Cantone di Neuchâtel
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Articoli 41 e 43; Appendice 10: articolo 2
Categorie salariali
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.
Articolo 41.6
Categorie salariali
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.
Articolo 41.6
Categorie salariali
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.
Articolo 41.6
Categorie salariali
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.
Articolo 41.6
Categorie salariali
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.
Articolo 41.6
Categorie salariali
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.
Articolo 41.6
Categorie salariali
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.
Articolo 41.6
Categorie salariali
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.
Articolo 41.6
Categorie salariali
b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)
c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio). Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo, il salario rninimo può essere inferiore del 10% al massimo.
Articolo 41.6
Aumento salariale
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Aumento salariale
I salari effettivi vengono aumentati come segue:
– … CHF 25.-- al mese o 14 centesimi all’ora, per tutti i salari fino a CHF 5625.-- al mese.
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
Articolo 43; Appendice 10: articolo 1; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Tredicesima mensilità
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti
Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti
Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti
Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti
Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti
Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti
Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti
Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti
Articolo 42.1; Appendice 7
Tredicesima mensilità
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti
Articolo 42.1; Appendice 7
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti
Articolo 42.1; Appendice 7
Premio per anzianità di servizio
L'articolo 42.1 si applica anche agli apprendisti
Articolo 42.1; Appendice 7
Versamento del salario
Articolo 48.2
Versamento del salario
Articolo 48.2
Versamento del salario
Articolo 48.2
Versamento del salario
Articolo 48.2
Versamento del salario
Articolo 48.2
Versamento del salario
Articolo 48.2
Versamento del salario
Articolo 48.2
Versamento del salario
Articolo 48.2
Versamento del salario
Articolo 48.2
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi | Orario | Indennità |
|---|---|---|
| Domeniche e giorni festivi | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20.00-23.00 | 50% |
| Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23.00-06.00 | 50% |
| Sabato | 16.00-20.00 | 50% |
Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi | Orario | Indennità |
|---|---|---|
| Domeniche e giorni festivi | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20.00-23.00 | 50% |
| Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23.00-06.00 | 50% |
| Sabato | 16.00-20.00 | 50% |
Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi | Orario | Indennità |
|---|---|---|
| Domeniche e giorni festivi | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20.00-23.00 | 50% |
| Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23.00-06.00 | 50% |
| Sabato | 16.00-20.00 | 50% |
Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi | Orario | Indennità |
|---|---|---|
| Domeniche e giorni festivi | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20.00-23.00 | 50% |
| Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23.00-06.00 | 50% |
| Sabato | 16.00-20.00 | 50% |
Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi | Orario | Indennità |
|---|---|---|
| Domeniche e giorni festivi | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20.00-23.00 | 50% |
| Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23.00-06.00 | 50% |
| Sabato | 16.00-20.00 | 50% |
Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi | Orario | Indennità |
|---|---|---|
| Domeniche e giorni festivi | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20.00-23.00 | 50% |
| Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23.00-06.00 | 50% |
| Sabato | 16.00-20.00 | 50% |
Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi | Orario | Indennità |
|---|---|---|
| Domeniche e giorni festivi | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20.00-23.00 | 50% |
| Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23.00-06.00 | 50% |
| Sabato | 16.00-20.00 | 50% |
Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi | Orario | Indennità |
|---|---|---|
| Domeniche e giorni festivi | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20.00-23.00 | 50% |
| Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23.00-06.00 | 50% |
| Sabato | 16.00-20.00 | 50% |
Articolo 45.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi | Orario | Indennità |
|---|---|---|
| Domeniche e giorni festivi | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro serale, purchè si siano lavorate più di 8 ore durante il giorno | 20.00-23.00 | 50% |
| Lavoro notturno occasionale durante meno di 25 notti per anno civile | 23.00-06.00 | 50% |
| Sabato | 16.00-20.00 | 50% |
Articolo 45.1
Rimborso spese
I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;
Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;
Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;
Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;
Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;
Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;
Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;
Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;
Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Rimborso spese
I datori di lavoro devono stabilire il regolamento delle spese per il personale addetto al montaggio. Gli importi minimi sono i seguenti:
a) per i lavoratori che non possono prendere i pasti nell’azienda del datore di lavoro:
CHF 17.-- per giorno di lavoro, oppure
CHF 320.-- al mese (12×) quale indennità forfetaria di rimborso delle spese per pasti presi all’esterno;
Articoli 46 e 47; Appendice 10: articolo 4
Orario di lavoro
Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.
Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.
Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.
Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.
Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.
Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.
Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.
Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.
Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Orario di lavoro
Il salario orario è calcolato sulla base dell'articolo 40.2 del CCL sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.
Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.
Articoli 28.2 - 28.4 e 28.7; Appendice 10: Articolo 5
Lavoro straordinario / ore supplementari
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.
Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.
Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.
Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.
Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.
Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.
Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.
Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.
Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.
Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.
Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.
Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.
Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.
Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.
Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.
Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.
Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Lavoro straordinario / ore supplementari
Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell’art. 28.5 CCL.
Conformemente all’art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell’anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.
Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201a ora esse devono essere:
a) pagate entro il 30 giugno, oppure
b) compensate con tempo libero, oppure
c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL
Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.
Articoli 28.5 e 44.2; Accordo 2014; Regolamento relativo alle ore supplementari per i lavoratori temporanei (a prestito)
Vacanze
| Categoria di età | Giorni di vacanze |
|---|---|
| Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età | 30 giorni |
| Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 50° anno d’età | 27 giorni |
Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
| Categoria di età | Giorni di vacanze |
|---|---|
| Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età | 30 giorni |
| Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 50° anno d’età | 27 giorni |
Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
| Categoria di età | Giorni di vacanze |
|---|---|
| Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età | 30 giorni |
| Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 50° anno d’età | 27 giorni |
Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
| Categoria di età | Giorni di vacanze |
|---|---|
| Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età | 30 giorni |
| Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 50° anno d’età | 27 giorni |
Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
| Categoria di età | Giorni di vacanze |
|---|---|
| Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età | 30 giorni |
| Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 50° anno d’età | 27 giorni |
Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
| Categoria di età | Giorni di vacanze |
|---|---|
| Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età | 30 giorni |
| Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 50° anno d’età | 27 giorni |
Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
| Categoria di età | Giorni di vacanze |
|---|---|
| Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età | 30 giorni |
| Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 50° anno d’età | 27 giorni |
Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
| Categoria di età | Giorni di vacanze |
|---|---|
| Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età | 30 giorni |
| Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 50° anno d’età | 27 giorni |
Articolo 32.2; Appendice 7
Vacanze
| Categoria di età | Giorni di vacanze |
|---|---|
| Apprendisti/e fino al compimento del 20° anno d’età | 30 giorni |
| Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 20° anno d’età | 25 giorni |
| Dopo il compimento del 50° anno d’età | 27 giorni |
Articolo 32.2; Appendice 7
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno |
| Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno |
| Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno |
| Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno |
| Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno |
| Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno |
| Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno |
| Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno |
| Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
Articolo 38.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio del lavoratore | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, dei figli o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero/nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica | 1 giorno |
| Militare: congedo dal servizio militare, giornata informativa scuola reclute | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro, al massimo una volta all’anno | 1 giorno |
Articolo 38.1
Giorni festivi retribuiti
Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
Articolo 34.1
Giorni festivi retribuiti
Articolo 34.1
Congedo di formazione
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.
Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.
Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.
Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.
Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.
Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.
Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.
Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.
Articoli 26.2 e 27.1
Congedo di formazione
Ai tre giorni lavorativi pagati all’anno per il perfezionamento, citati all’articolo 26 CCL, possono aggiungersi due giorni lavorativi supplementari remunerati per corsi speciali. Questa regolamentazione concerne i seguenti lavoratori:
a) esperti professionali;
b) membri di commissioni di vigilanza nel campo della formazione professionale;
c) lavoratori che collateralmente sono occupati quali istruttori d’apprendisti;
d) lavoratori che svolgono una funzione accessoria presso le associazioni firmatarie il CCL, purchè lavorino da almeno 5 anni nel settore.
Articoli 26.2 e 27.1
Malattia
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 51 e 52
Malattia
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 51, 52, 54 e 56
Malattia
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 51 e 52
Malattia
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 51 e 52
Malattia
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 51 e 52
Malattia
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 51 e 52
Malattia
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 51 e 52
Malattia
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 51 e 52
Malattia
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 51 e 52
Infortunio
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione di indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 51, 52, 54 e 56
Infortunio
Articoli 54 e 56
Infortunio
Articoli 54 e 56
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| In seguito: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Per i militari in ferma continuata | 80% per 300 giorni |
Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| In seguito: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Per i militari in ferma continuata | 80% per 300 giorni |
Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| In seguito: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Per i militari in ferma continuata | 80% per 300 giorni |
Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| In seguito: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Per i militari in ferma continuata | 80% per 300 giorni |
Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| In seguito: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Per i militari in ferma continuata | 80% per 300 giorni |
Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| In seguito: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Per i militari in ferma continuata | 80% per 300 giorni |
Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| In seguito: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Per i militari in ferma continuata | 80% per 300 giorni |
Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| In seguito: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Per i militari in ferma continuata | 80% per 300 giorni |
Articolo 57.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Fino a 4 settimane per anno civile | 100% |
| In seguito: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Scuola reclute: | |
| - per chi presta servizio senza figli a carico | 50% |
| - per chi presta servizio con figli a carico | 80% |
| Per i militari in ferma continuata | 80% per 300 giorni |
Articolo 57.2
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Articoli 36 e 37
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
Articoli 36 e 37
Pensionamento anticipato
Articoli 36 e 37
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro | mensili |
|---|---|
| Contributo di spese di applicazione | CHF 20.-- |
| Contributo di formazione | CHF 15.-- |
| Totale | CHF 35.-- |
Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)
Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro | mensili |
|---|---|
| Contributo di spese di applicazione | CHF 20.-- |
| Contributo di formazione | CHF 15.-- |
| Totale | CHF 35.-- |
Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)
Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro | mensili |
|---|---|
| Contributo di spese di applicazione | CHF 20.-- |
| Contributo di formazione | CHF 15.-- |
| Totale | CHF 35.-- |
Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)
Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro | mensili |
|---|---|
| Contributo di spese di applicazione | CHF 20.-- |
| Contributo di formazione | CHF 15.-- |
| Totale | CHF 35.-- |
Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)
Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro | mensili |
|---|---|
| Contributo di spese di applicazione | CHF 20.-- |
| Contributo di formazione | CHF 15.-- |
| Totale | CHF 35.-- |
Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)
Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro | mensili |
|---|---|
| Contributo di spese di applicazione | CHF 20.-- |
| Contributo di formazione | CHF 15.-- |
| Totale | CHF 35.-- |
Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)
Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro | mensili |
|---|---|
| Contributo di spese di applicazione | CHF 20.-- |
| Contributo di formazione | CHF 15.-- |
| Totale | CHF 35.-- |
Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)
Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro | mensili |
|---|---|
| Contributo di spese di applicazione | CHF 20.-- |
| Contributo di formazione | CHF 15.-- |
| Totale | CHF 35.-- |
Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)
Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
| Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro | mensili |
|---|---|
| Contributo di spese di applicazione | CHF 20.-- |
| Contributo di formazione | CHF 15.-- |
| Totale | CHF 35.-- |
Apprendisti: CHF 10.-- /mensili (contributo di formazione)
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)
Articolo 22.1; appendice 10: accordo 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 24
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 24
Apprendisti
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Apprendisti
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Giovani dipendenti
- contributo di formazione (CHF 10.-- il mese)
- durata del lavoro, osservanza della durata del lavoro
- giorni festivi
- indennità per assenze giustificate
- 13esima mensilità
- risarcimento spese
Indennità per gli apprendisti dall’inizio dell’apprendistato (a partire da luglio 2020)
| Anno di apprendistato | Salario mensile | Salario annuale |
|---|---|---|
| 1° anno di tirocinio | CHF 1'000.-- | CHF 13'000.-- |
| 2° anno di tirocinio | CHF 1'350.-- | CHF 17'550.-- |
| 3° anno di tirocinio | CHF 1'850.-- | CHF 24'050.-- |
| Rimborso spese supplementare | CHF 320.--/mese |
Vacanze:
- Apprendisti fino al compimento del 20° anno di età: 6 settimane
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Giovani dipendenti
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Giovani dipendenti
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
Appendice 7; Appendice 10: articolo 2
Giovani dipendenti
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
Articolo 32
Giovani dipendenti
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
Articolo 32
Giovani dipendenti
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
Articolo 32
Giovani dipendenti
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
Articolo 32
Giovani dipendenti
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
Articolo 32
Giovani dipendenti
- Giovani lavoratori fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
Articolo 32
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Periodo del preavviso |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Periodo del preavviso |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Periodo del preavviso |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Periodo del preavviso |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Periodo del preavviso |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Periodo del preavviso |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Periodo del preavviso |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Periodo del preavviso |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 63 e 64
Termini di disdetta
| Durata dell'impiego | Periodo del preavviso |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese; prolungabile al massimo a 3 mesi) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 63 e 64
Protezione contro il licenziamento
Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
Articolo 66
Protezione contro il licenziamento
Articolo 66
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Cauzione
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Articoli 23
Cauzione
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Articoli 23
Cauzione
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Articoli 23
Cauzione
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
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- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
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Cauzione
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
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Cauzione
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
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Cauzione
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
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Cauzione
- CHF 10'000.-- per le somme superiori a CHF 20’000.--
- CHF 5'000.-- in caso di somme per mandati fra i CHF 2’000 franchi e 20'000.-- per anno civile
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 2’000.-- per anno civile
Utilizzo della cauzione:
Copertura delle sanzioni contrattuali, le spese di controllo e di procedura e dei contributo di applicazione, contributo di base e il contributo di formazione ai sensi dell’articolo 22 CCL.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore svizzero dell’isolazione del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, minimo sei mesi dopo l’ultimazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Articoli 23
Compiti organi paritetici
Articolo 11
Compiti organi paritetici
Articolo 11
Compiti organi paritetici
Articolo 11
Compiti organi paritetici
Articolo 11
Compiti organi paritetici
Articolo 11
Compiti organi paritetici
Articolo 11
Compiti organi paritetici
Articolo 11
Compiti organi paritetici
Articolo 11
Compiti organi paritetici
Articolo 11
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 27.1d+e
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 27.1d+e
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Articolo 16
Disposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Articolo 16
Piani sociali
Articolo 58
Piani sociali
Articolo 58
Piani sociali
Articolo 58
Piani sociali
Articolo 58
Piani sociali
Articolo 58
Piani sociali
Articolo 58
Piani sociali
Articolo 58
Piani sociali
Articolo 58
Piani sociali
Articolo 58
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Istituzione responsabile |
|---|---|
| Tra le parti contraenti: | |
| 1° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
| 2° livello | Tribunale arbitrale |
| Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda: | |
| 1° livello | Commissione paritetica |
| 2° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Istituzione responsabile |
|---|---|
| Tra le parti contraenti: | |
| 1° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
| 2° livello | Tribunale arbitrale |
| Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda: | |
| 1° livello | Commissione paritetica |
| 2° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Istituzione responsabile |
|---|---|
| Tra le parti contraenti: | |
| 1° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
| 2° livello | Tribunale arbitrale |
| Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda: | |
| 1° livello | Commissione paritetica |
| 2° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Istituzione responsabile |
|---|---|
| Tra le parti contraenti: | |
| 1° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
| 2° livello | Tribunale arbitrale |
| Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda: | |
| 1° livello | Commissione paritetica |
| 2° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Istituzione responsabile |
|---|---|
| Tra le parti contraenti: | |
| 1° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
| 2° livello | Tribunale arbitrale |
| Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda: | |
| 1° livello | Commissione paritetica |
| 2° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Istituzione responsabile |
|---|---|
| Tra le parti contraenti: | |
| 1° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
| 2° livello | Tribunale arbitrale |
| Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda: | |
| 1° livello | Commissione paritetica |
| 2° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Istituzione responsabile |
|---|---|
| Tra le parti contraenti: | |
| 1° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
| 2° livello | Tribunale arbitrale |
| Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda: | |
| 1° livello | Commissione paritetica |
| 2° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Istituzione responsabile |
|---|---|
| Tra le parti contraenti: | |
| 1° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
| 2° livello | Tribunale arbitrale |
| Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda: | |
| 1° livello | Commissione paritetica |
| 2° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
Articoli 9-12
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Istituzione responsabile |
|---|---|
| Tra le parti contraenti: | |
| 1° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
| 2° livello | Tribunale arbitrale |
| Tra le sezioni/regioni delle parti contraenti, all’interno dell’azienda: | |
| 1° livello | Commissione paritetica |
| 2° livello | Commissione Paritetica Nazionale |
Articoli 9-12
Obbligo della pace
Articolo 9
Obbligo della pace
Articolo 9
Obbligo della pace
Articolo 9
Obbligo della pace
Articolo 9
Obbligo della pace
Articolo 9
Obbligo della pace
Articolo 9
Obbligo della pace
Articolo 9
Obbligo della pace
Articolo 9
Obbligo della pace
Articolo 9
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