CCL per il mestiere di parrucchiere in Svizzera

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2021 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2021 fino al 31.12.2022
Ultime modifiche
Nuovi salari minimi a partire dal 1° gennaio 2022. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2022: CHF 23.27/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.48 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2022 a CHF 20.08/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.54 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel Cantone Ticino: A partire dal 1° dicembre 2021 entra in vigore il salario minimo legale compreso tra CHF 19.00 e CHF 19.50/ora a seconda del settore economico. (22.12.2021) / Proroga e modifica della dichiarazione d'obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2021: Aumento dei salari minimi. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
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Campo d'applicazione geografico
11325
Valido per tutto il territorio Svizzero.

Articolo 1.3a
Campo d'applicazione geografico
11416
Valido per tutto il territorio Svizzero.

Articolo 1.3a
Campo d'applicazione geografico
11564
Valido per tutto il territorio Svizzero.

Articolo 1.3a
Campo d'applicazione aziendale
11325
Valido per i datori di lavoro per il mestiere dei parrucchieri che forniscono servizi di parrucchiere ai clienti.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
11416
Valido per i datori di lavoro per il mestiere dei parrucchieri che forniscono servizi di parrucchiere ai clienti.

Articolo 1
Campo d'applicazione aziendale
11564
Valido per i datori di lavoro per il mestiere dei parrucchieri che forniscono servizi di parrucchiere ai clienti.

Articolo 1
Campo d'applicazione personale
11325
Valido per i lavoratori qualificati, i lavoratori con formazione empirica e i lavoratori non qualificati.

Non sono assoggettati al CCL:
- le persone in formazione con contratto di tirocinio approvato secondo la Legge federale sulla formazione professionale
- le persone che lavorano in salone durante le giornate orientative o di prova nell’ambito dell’orientamento alla professione, a condizione che la durata di tali giornate orientative o di prova non superi le quattro settimane
- le persone fino al 20o anno di età in procinto di iniziare una formazione professionale riconosciuta e che svolgono un praticantato con durata non superiore a 8 mesi
- studenti di scuole professionali private con un contratto di formazione

Articolo 1.3
Campo d'applicazione personale
11416
Valido per i lavoratori qualificati, i lavoratori con formazione empirica e i lavoratori non qualificati.

Non sono assoggettati al CCL:
- le persone in formazione con contratto di tirocinio approvato secondo la Legge federale sulla formazione professionale
- le persone che lavorano in salone durante le giornate orientative o di prova nell’ambito dell’orientamento alla professione, a condizione che la durata di tali giornate orientative o di prova non superi le quattro settimane
- le persone fino al 20o anno di età in procinto di iniziare una formazione professionale riconosciuta e che svolgono un praticantato con durata non superiore a 8 mesi
- studenti di scuole professionali private con un contratto di formazione

Articolo 1.3
Campo d'applicazione personale
11564
Valido per i lavoratori qualificati, i lavoratori con formazione empirica e i lavoratori non qualificati.

Non sono assoggettati al CCL:
- le persone in formazione con contratto di tirocinio approvato secondo la Legge federale sulla formazione professionale
- le persone che lavorano in salone durante le giornate orientative o di prova nell’ambito dell’orientamento alla professione, a condizione che la durata di tali giornate orientative o di prova non superi le quattro settimane
- le persone fino al 20o anno di età in procinto di iniziare una formazione professionale riconosciuta e che svolgono un praticantato con durata non superiore a 8 mesi
- studenti di scuole professionali private con un contratto di formazione

Articolo 1.3
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11325
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio della Svizzera.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11416
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio della Svizzera.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11564
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio della Svizzera.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11325
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro, nonché ai lavoratori qualificati o semiqualificati del mestiere di parrucchiere, nella misura in cui vengono eseguite delle prestazioni remunerate per terzi.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11416
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro, nonché ai lavoratori qualificati o semiqualificati del mestiere di parrucchiere, nella misura in cui vengono eseguite delle prestazioni remunerate per terzi.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11564
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro, nonché ai lavoratori qualificati o semiqualificati del mestiere di parrucchiere, nella misura in cui vengono eseguite delle prestazioni remunerate per terzi.

Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11325
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro, nonché ai loro lavoratori qualificati, semiqualificati e non qualificati del mestiere di parrucchiere, nella misura in cui vengono eseguite delle prestazioni rimunerate per terzi.

Sono eccettuati gli apprendisti e i giovani che ricevono una formazione empirica ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale. Parimenti sono eccettuati le persone che lavorano in salone durante le giornate orientative o di prova nell’ambito dell’orientamento alla professione, a condizione che la durata di tali giornate orientative o di prova non superi le quattro settimane, le persone fino al 20o anno di età in procinto di iniziare una formazione
professionale riconosciuta e che svolgono un praticantato con durata non superiore a 8 mesi le studenti di scuole professionali private con un contratto di formazione.

Eccezioni in caso di capacità lavorativa ridotta
In caso di provata capacità lavorativa ridotta a causa di menomazione fisica o mentale, la CP (art. 49) può autorizzare, dietro richiesta, l’autorizzazione di deroga dalle disposizioni minime del CCL.

Articolo 2.1 e Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11416
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro, nonché ai loro lavoratori qualificati, semiqualificati e non qualificati del mestiere di parrucchiere, nella misura in cui vengono eseguite delle prestazioni rimunerate per terzi.

Sono eccettuati gli apprendisti e i giovani che ricevono una formazione empirica ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale. Parimenti sono eccettuati le persone che lavorano in salone durante le giornate orientative o di prova nell’ambito dell’orientamento alla professione, a condizione che la durata di tali giornate orientative o di prova non superi le quattro settimane, le persone fino al 20o anno di età in procinto di iniziare una formazione
professionale riconosciuta e che svolgono un praticantato con durata non superiore a 8 mesi le studenti di scuole professionali private con un contratto di formazione.

Eccezioni in caso di capacità lavorativa ridotta
In caso di provata capacità lavorativa ridotta a causa di menomazione fisica o mentale, la CP (art. 49) può autorizzare, dietro richiesta, l’autorizzazione di deroga dalle disposizioni minime del CCL.

Articolo 2.1 e Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11564
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili ai datori di lavoro, nonché ai loro lavoratori qualificati, semiqualificati e non qualificati del mestiere di parrucchiere, nella misura in cui vengono eseguite delle prestazioni rimunerate per terzi.

Sono eccettuati gli apprendisti e i giovani che ricevono una formazione empirica ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale. Parimenti sono eccettuati le persone che lavorano in salone durante le giornate orientative o di prova nell’ambito dell’orientamento alla professione, a condizione che la durata di tali giornate orientative o di prova non superi le quattro settimane, le persone fino al 20o anno di età in procinto di iniziare una formazione
professionale riconosciuta e che svolgono un praticantato con durata non superiore a 8 mesi le studenti di scuole professionali private con un contratto di formazione.

Eccezioni in caso di capacità lavorativa ridotta
In caso di provata capacità lavorativa ridotta a causa di menomazione fisica o mentale, la CP (art. 49) può autorizzare, dietro richiesta, l’autorizzazione di deroga dalle disposizioni minime del CCL.

Articolo 2.1 e Dichiarazione di obbligatorietà generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11325
Il CCL entra in vigore congiuntamente alla dichiarazione di obbligatorietà generale del Consiglio federale, posto che sia stata conferita. Se il CCL non viene disdetto, si rinnova per un ulteriore anno, a condizione che venga conferito conformemente anche il carattere di obbligatorietà generale.

Rispettando il termine di un anno, ogni parte contraente può disdire il CCL, ma al più presto per il 31 dicembre 2020. La disdetta può limitarsi a singole disposizioni contrattuali.

Articolo 57
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11416
Il CCL entra in vigore congiuntamente alla dichiarazione di obbligatorietà generale del Consiglio federale, posto che sia stata conferita. Se il CCL non viene disdetto, si rinnova per un ulteriore anno, a condizione che venga conferito conformemente anche il carattere di obbligatorietà generale.

Rispettando il termine di un anno, ogni parte contraente può disdire il CCL, ma al più presto per il 31 dicembre 2020. La disdetta può limitarsi a singole disposizioni contrattuali.

Articolo 57
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11564
Il CCL entra in vigore congiuntamente alla dichiarazione di obbligatorietà generale del Consiglio federale, posto che sia stata conferita. Se il CCL non viene disdetto, si rinnova per un ulteriore anno, a condizione che venga conferito conformemente anche il carattere di obbligatorietà generale.

Rispettando il termine di un anno, ogni parte contraente può disdire il CCL, ma al più presto per il 31 dicembre 2020. La disdetta può limitarsi a singole disposizioni contrattuali.

Articolo 57
Informazioni organo paritetico
11325
Commissione paritetica per la professione di parrucchiere nella Svzzera (CP Coiffure)
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich CH
043 366 66 92
info@pk-coiffure.ch
www.pk-coiffure.ch
 
Informazioni organo paritetico
11416
Commissione paritetica per la professione di parrucchiere nella Svizzera

Radgasse 3
8021 Zürich
043 366 66 92
043 366 66 95
info@pk-coiffure.ch
www.pk-coiffure.ch

Informazioni organo paritetico
11564
Commissione paritetica per la professione di parrucchiere nella Svizzera

Radgasse 3
8021 Zürich
043 366 66 92
043 366 66 95
info@pk-coiffure.ch
www.pk-coiffure.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11325

Unia:
Igor Zoric
031 350 24 78
igor.zoric@unia.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11416
Unia

Igor Zoric
031 350 24 78
igor.zoric@unia.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11564
Unia

Igor Zoric
031 350 24 78
igor.zoric@unia.ch

Salari / salari minimi
11325

Le parti contraenti possono concordare i seguenti sistemi di retribuzione:
– salario fisso
– salario di base con partecipazione al fatturato
– partecipazione al fatturato senza salario di base.
Il fatturato si calcola al netto dell’IVA

Qualora ci si accordi per il sistema di salario base con partecipazione alla cifra d’affari, il salario globale deve comunque, indipendentemente dalla cifra d’affari raggiunta, corrispondere al salario minimo stabilito dall’articolo 40.

Salari di base a partire dal 1° gennaio 2021 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2021)

  01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2022 – 31.12.2022
Categoria di collaboratori Anno di servizio Grado di occupazione Salario di base Salario annuo Salario di base Salario annuo
Lavoratori qualificati (art. 39.1) 1° (riduzione ai sensi dell’art. 40.3 è possibile) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  2° (riduzione ai sensi dell’art. 40.3 è possibile) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  100% CHF 3'850.-- CHF 46'200.-- CHF 3'850.-- CHF 46'200.--
  100% CHF 3'925.-- CHF 47'100.-- CHF 3'925.-- CHF 47'100.--
  100% CHF 4'000.-- CHF 48'000.-- CHF 4'030.-- CHF 48'360.--
Lavoratori con formazione empirica (art. 39.2) 100% non determinato non determinato non determinato non determinato
  100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  100% CHF 3'900.-- CHF 46'800.-- CHF 3'930.-- CHF 47'160.--
Lavoratore non qualificato (art. 39.3) 100% CHF 3'350.-- CHF 40'200.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  100% CHF 3'700.-- CHF 44'400.-- CHF 3'700.-- CHF 44'400.--
  100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'830.-- CHF 45'960.--
Cantone di Neuchâtel

Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Con gli ex apprendisti (tirocinio di 3 anni) è consentito concordare per un massimo di 12 mesi un salario con una riduzione di CHF 400.-- per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato mensile (= fatturato netto delle prestazioni) di CHF 9'500.--.

Nel 2° anno di servizio dopo il tirocinio è consentito concordare con gli ex apprendisti (tirocinio di 3 anni) un salario con una riduzione di CHF 200.-- per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato mensile (= fatturato netto delle prestazioni) di CHF 9'500.--.

Se il datore di lavoro effettua la riduzione nel 1° e/o nel 2° anno di servizio dopo il tirocinio, è tenuto a concedere al lavoratore 3 giorni di formazione continua pagati.

In caso di dipendenti a tempo parziale il fatturato minimo da realizzare è calcolato in proporzione al livello occupazionale.



Coloro che possiedono i moduli didattici (1+2) hanno diritto alla seguente indennità sul salario di base, a condizione che siano responsabili della formazione delle persone in formazione nel salone: salario di base + CHF 200.–.

Ai sensi dell’art. 40.3 in combinato disposto all’Appendice I, coloro che possiedono il certificato professionale federale (esame professionale) risp. il diploma federale (esame professionale superiore) hanno diritto alla seguente indennità sul salario di base:
- certificato professionale federale e almeno 3 anni di pratica: salario di base + CHF 300.–.
- diploma federale e almeno 4 anni di pratica: salario di base + CHF 500.–.

Le indennità di cui agli artt. 40.7 e 40.8 non sono cumulabili. Trova applicazione rispettivamente la definizione più elevata.

Articoli 37, 40, Appendice I e II

Salari / salari minimi
11416

Le parti contraenti possono concordare i seguenti sistemi di retribuzione:
– salario fisso
– salario di base con partecipazione al fatturato
– partecipazione al fatturato senza salario di base.
Il fatturato si calcola al netto dell’IVA

Qualora ci si accordi per il sistema di salario base con partecipazione alla cifra d’affari, il salario globale deve comunque, indipendentemente dalla cifra d’affari raggiunta, corrispondere al salario minimo stabilito dall’articolo 40.

Salari di base a partire dal 1° gennaio 2021 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2021)

  01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2022 – 31.12.2022
Categoria di collaboratori Anno di servizio Grado di occupazione Salario di base Salario annuo Salario di base Salario annuo
Lavoratori qualificati (art. 39.1) 1° (riduzione ai sensi dell’art. 40.3 è possibile) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  2° (riduzione ai sensi dell’art. 40.3 è possibile) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  100% CHF 3'850.-- CHF 46'200.-- CHF 3'850.-- CHF 46'200.--
  100% CHF 3'925.-- CHF 47'100.-- CHF 3'925.-- CHF 47'100.--
  100% CHF 4'000.-- CHF 48'000.-- CHF 4'030.-- CHF 48'360.--
Lavoratori con formazione empirica (art. 39.2) 100% non determinato non determinato non determinato non determinato
  100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  100% CHF 3'900.-- CHF 46'800.-- CHF 3'930.-- CHF 47'160.--
Lavoratore non qualificato (art. 39.3) 100% CHF 3'350.-- CHF 40'200.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  100% CHF 3'700.-- CHF 44'400.-- CHF 3'700.-- CHF 44'400.--
  100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'830.-- CHF 45'960.--
Cantone di Neuchâtel

Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Con gli ex apprendisti (tirocinio di 3 anni) è consentito concordare per un massimo di 12 mesi un salario con una riduzione di CHF 400.-- per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato mensile (= fatturato netto delle prestazioni) di CHF 9'500.--.

Nel 2° anno di servizio dopo il tirocinio è consentito concordare con gli ex apprendisti (tirocinio di 3 anni) un salario con una riduzione di CHF 200.-- per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato mensile (= fatturato netto delle prestazioni) di CHF 9'500.--.

Se il datore di lavoro effettua la riduzione nel 1° e/o nel 2° anno di servizio dopo il tirocinio, è tenuto a concedere al lavoratore 3 giorni di formazione continua pagati.

In caso di dipendenti a tempo parziale il fatturato minimo da realizzare è calcolato in proporzione al livello occupazionale.



Coloro che possiedono i moduli didattici (1+2) hanno diritto alla seguente indennità sul salario di base, a condizione che siano responsabili della formazione delle persone in formazione nel salone: salario di base + CHF 200.–.

Ai sensi dell’art. 40.3 in combinato disposto all’Appendice I, coloro che possiedono il certificato professionale federale (esame professionale) risp. il diploma federale (esame professionale superiore) hanno diritto alla seguente indennità sul salario di base:
- certificato professionale federale e almeno 3 anni di pratica: salario di base + CHF 300.–.
- diploma federale e almeno 4 anni di pratica: salario di base + CHF 500.–.

Le indennità di cui agli artt. 40.7 e 40.8 non sono cumulabili. Trova applicazione rispettivamente la definizione più elevata.

Articoli 37, 40, Appendice I e II

Salari / salari minimi
11564

Le parti contraenti possono concordare i seguenti sistemi di retribuzione:
– salario fisso
– salario di base con partecipazione al fatturato
– partecipazione al fatturato senza salario di base.
Il fatturato si calcola al netto dell’IVA

Qualora ci si accordi per il sistema di salario base con partecipazione alla cifra d’affari, il salario globale deve comunque, indipendentemente dalla cifra d’affari raggiunta, corrispondere al salario minimo stabilito dall’articolo 40.

Salari di base a partire dal 1° gennaio 2021 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2021)
  01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2022 – 31.12.2022
Categoria di collaboratori Anno di servizio Grado di occupazione Salario di base Salario annuo Salario di base Salario annuo
Lavoratori qualificati (art. 39.1) 1° (riduzione ai sensi dell’art. 40.3 è possibile) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  2° (riduzione ai sensi dell’art. 40.3 è possibile) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  100% CHF 3'850.-- CHF 46'200.-- CHF 3'850.-- CHF 46'200.--
  100% CHF 3'925.-- CHF 47'100.-- CHF 3'925.-- CHF 47'100.--
  100% CHF 4'000.-- CHF 48'000.-- CHF 4'030.-- CHF 48'360.--
Lavoratori con formazione empirica (art. 39.2) 100% non determinato non determinato non determinato non determinato
  100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  100% CHF 3'900.-- CHF 46'800.-- CHF 3'930.-- CHF 47'160.--
Lavoratore non qualificato (art. 39.3) 100% CHF 3'350.-- CHF 40'200.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  100% CHF 3'700.-- CHF 44'400.-- CHF 3'700.-- CHF 44'400.--
  100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'830.-- CHF 45'960.--

Cantone di Neuchâtel

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2022 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.08 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.54 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2022 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.27 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.48 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Cantone Ticino

In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.
Il salario minimo cantonale (salario orario minimo per settore economico) ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico. L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).
La legge sul salario minimo, segnatamente agli articoli 4 e 11, prevede dei termini di attuazione provvisori prima dell’entrata in vigore delle soglie definitive.
La fase 1, da attuare entro il 31 dicembre 2021, prevede che il salario minimo orario deve essere compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di CHF 19.00 e una soglia superiore di CHF 19.50 (fase 1). Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sotto della soglia minima inferiore, il salario minimo legale corrisponde almeno a quello della soglia inferiore. Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sopra della soglia superiore, il salario minimo legale corrisponde a quello della soglia superiore.
Se si ha diritto alla tredicesima mensilità, le soglie sono le seguenti: soglia inferiore CHF 17.54 / soglia superiore CHF 18.00.
Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.
Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile. Il salario minimo legale non si applica se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale fissa dei salari minimi. Poiché il CCL prevede che i salari minimi non vengano applicati a certe categorie di lavoratrici e lavoratori, il salario minimo cantonale deve essere applicato a questi/queste lavoratrici e lavoratori.

www.ti.ch/salario-minimo

 

Con gli ex apprendisti (tirocinio di 3 anni) è consentito concordare per un massimo di 12 mesi un salario con una riduzione di CHF 400.-- per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato mensile (= fatturato netto delle prestazioni) di CHF 9'500.--.

Nel 2° anno di servizio dopo il tirocinio è consentito concordare con gli ex apprendisti (tirocinio di 3 anni) un salario con una riduzione di CHF 200.-- per quei mesi nei quali non è stato possibile raggiungere un fatturato mensile (= fatturato netto delle prestazioni) di CHF 9'500.--.

Se il datore di lavoro effettua la riduzione nel 1° e/o nel 2° anno di servizio dopo il tirocinio, è tenuto a concedere al lavoratore 3 giorni di formazione continua pagati.

In caso di dipendenti a tempo parziale il fatturato minimo da realizzare è calcolato in proporzione al livello occupazionale.



Coloro che possiedono i moduli didattici (1+2) hanno diritto alla seguente indennità sul salario di base, a condizione che siano responsabili della formazione delle persone in formazione nel salone: salario di base + CHF 200.–.

Ai sensi dell’art. 40.3 in combinato disposto all’Appendice I, coloro che possiedono il certificato professionale federale (esame professionale) risp. il diploma federale (esame professionale superiore) hanno diritto alla seguente indennità sul salario di base:
- certificato professionale federale e almeno 3 anni di pratica: salario di base + CHF 300.–.
- diploma federale e almeno 4 anni di pratica: salario di base + CHF 500.–.

Le indennità di cui agli artt. 40.7 e 40.8 non sono cumulabili. Trova applicazione rispettivamente la definizione più elevata.

Articoli 37, 40, Appendice I e II

Categorie salariali
11325
Le detentrice dell’attestato federale di capacità (AFC) o di un attestato equivalente sono considerate come lavoratori qualificati.

Sono considerati come lavoratori con formazione empirica:
a) coloro che possiedono un attestato di formazione pratica o un certificato federale di formazione pratica (CFP) o di un attestato equipollente
b) diplomati di scuole professionali private con corso di studio di almeno due anni o formazione equipollente

Sono da intendersi lavoratori non qualificati gli impiegati che non siano in possesso di un titolo equipollente ai sensi dell’art. 39.1 o 39.2.

Ai fini dell’inquadramento salariale dei lavoratori ai sensi dell’art. 39 fanno stato eventuali diplomi e anni di servizio. In caso di lavoratori con attestato di formazione estero, il datore di lavoro verifica se sono soddisfatti i requisiti per una determinata categoria di salario minimo. Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro le rispettive informazioni sulla propria formazione svolta all’estero e presentarne la documentazione. Il datore di lavoro assegna il lavoratore ad una categoria salariale sulla scorta, in particolare, della durata della formazione svolta all’estero e degli anni di pratica. All’occorrenza il lavoratore può richiedere presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI una conferma di livello oppure un riconoscimento del diploma.

Articolo 39 e 40.6
Categorie salariali
11416
Le detentrice dell’attestato federale di capacità (AFC) o di un attestato equivalente sono considerate come lavoratori qualificati.

Sono considerati come lavoratori con formazione empirica:
a) coloro che possiedono un attestato di formazione pratica o un certificato federale di formazione pratica (CFP) o di un attestato equipollente
b) diplomati di scuole professionali private con corso di studio di almeno due anni o formazione equipollente

Sono da intendersi lavoratori non qualificati gli impiegati che non siano in possesso di un titolo equipollente ai sensi dell’art. 39.1 o 39.2.

Ai fini dell’inquadramento salariale dei lavoratori ai sensi dell’art. 39 fanno stato eventuali diplomi e anni di servizio. In caso di lavoratori con attestato di formazione estero, il datore di lavoro verifica se sono soddisfatti i requisiti per una determinata categoria di salario minimo. Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro le rispettive informazioni sulla propria formazione svolta all’estero e presentarne la documentazione. Il datore di lavoro assegna il lavoratore ad una categoria salariale sulla scorta, in particolare, della durata della formazione svolta all’estero e degli anni di pratica. All’occorrenza il lavoratore può richiedere presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI una conferma di livello oppure un riconoscimento del diploma.

Articolo 39 e 40.6
Categorie salariali
11564
Le detentrice dell’attestato federale di capacità (AFC) o di un attestato equivalente sono considerate come lavoratori qualificati.

Sono considerati come lavoratori con formazione empirica:
a) coloro che possiedono un attestato di formazione pratica o un certificato federale di formazione pratica (CFP) o di un attestato equipollente
b) diplomati di scuole professionali private con corso di studio di almeno due anni o formazione equipollente

Sono da intendersi lavoratori non qualificati gli impiegati che non siano in possesso di un titolo equipollente ai sensi dell’art. 39.1 o 39.2.

Ai fini dell’inquadramento salariale dei lavoratori ai sensi dell’art. 39 fanno stato eventuali diplomi e anni di servizio. In caso di lavoratori con attestato di formazione estero, il datore di lavoro verifica se sono soddisfatti i requisiti per una determinata categoria di salario minimo. Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro le rispettive informazioni sulla propria formazione svolta all’estero e presentarne la documentazione. Il datore di lavoro assegna il lavoratore ad una categoria salariale sulla scorta, in particolare, della durata della formazione svolta all’estero e degli anni di pratica. All’occorrenza il lavoratore può richiedere presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI una conferma di livello oppure un riconoscimento del diploma.

Articoli 39 e 40.6
Orario di lavoro
11325
L’orario di lavoro settimanala massimo (incluso il tempo di presenza): 43 ore.
Non si possono però superare le 50 ore prescritte dalla Legge sul lavoro. La compensazione deve avvenire entro 6 mesi.

Il datore di lavoro è responsabile della registrazione del tempo di lavoro prestato, compreso il lavoro straordinario. Esso tiene il registro degli orari effettivi di lavoro. Se il datore di lavoro non rispetta il proprio obbligo di tenuta di tale registro, in caso di controversia sono ammessi quale mezzo di prova il rilevamento della durata del lavoro o il controllo della durata del lavoro da parte del lavoratore.

Oltre al giorno di riposo settimanale, di solito la domenica, il lavoratore ha diritto a un giorno intero di riposo. Tuttavia datore di lavoro e lavoratore possono eccezionalmente convenire una diversa ripartizione delle 2 giornate libere totali nell’arco di 2 settimane.

Articoli 24 e 26
Orario di lavoro
11416
L’orario di lavoro settimanala massimo (incluso il tempo di presenza): 43 ore.
Non si possono però superare le 50 ore prescritte dalla Legge sul lavoro. La compensazione deve avvenire entro 6 mesi.

Il datore di lavoro è responsabile della registrazione del tempo di lavoro prestato, compreso il lavoro straordinario. Esso tiene il registro degli orari effettivi di lavoro. Se il datore di lavoro non rispetta il proprio obbligo di tenuta di tale registro, in caso di controversia sono ammessi quale mezzo di prova il rilevamento della durata del lavoro o il controllo della durata del lavoro da parte del lavoratore.

Oltre al giorno di riposo settimanale, di solito la domenica, il lavoratore ha diritto a un giorno intero di riposo. Tuttavia datore di lavoro e lavoratore possono eccezionalmente convenire una diversa ripartizione delle 2 giornate libere totali nell’arco di 2 settimane.

Articoli 24 e 26
Orario di lavoro
11564
L’orario di lavoro settimanala massimo (incluso il tempo di presenza): 43 ore.
Non si possono però superare le 50 ore prescritte dalla Legge sul lavoro. La compensazione deve avvenire entro 6 mesi.

Il datore di lavoro è responsabile della registrazione del tempo di lavoro prestato, compreso il lavoro straordinario. Esso tiene il registro degli orari effettivi di lavoro. Se il datore di lavoro non rispetta il proprio obbligo di tenuta di tale registro, in caso di controversia sono ammessi quale mezzo di prova il rilevamento della durata del lavoro o il controllo della durata del lavoro da parte del lavoratore.

Oltre al giorno di riposo settimanale, di solito la domenica, il lavoratore ha diritto a un giorno intero di riposo. Tuttavia datore di lavoro e lavoratore possono eccezionalmente convenire una diversa ripartizione delle 2 giornate libere totali nell’arco di 2 settimane.

Articoli 24 e 26
Lavoro straordinario / ore supplementari
11325
Lavoro straordinario:
Il lavoro straordinario che non viene compensato entro 6 mesi con un congedo della stessa durata, deve essere compensato al lavoratore con un supplemento del 25% oltre al salario convenuto. Con l’accordo scritto tra le parti questo termine può essere prolungato fino a 12 mesi.

Articolo 25
Lavoro straordinario / ore supplementari
11416
Lavoro straordinario:
Il lavoro straordinario che non viene compensato entro 6 mesi con un congedo della stessa durata, deve essere compensato al lavoratore con un supplemento del 25% oltre al salario convenuto. Con l’accordo scritto tra le parti questo termine può essere prolungato fino a 12 mesi.

Articolo 25
Lavoro straordinario / ore supplementari
11564
Lavoro straordinario:
Il lavoro straordinario che non viene compensato entro 6 mesi con un congedo della stessa durata, deve essere compensato al lavoratore con un supplemento del 25% oltre al salario convenuto. Con l’accordo scritto tra le parti questo termine può essere prolungato fino a 12 mesi.

Articolo 25
Vacanze
11325
Categoria di età/anni d'attività VacanzaRetribuzione durante le vacanze
Lavoratore fino a 20 anni compiuti5 settimane10.64%
Lavoratore dopo i 20 anni compiuti4 settimane8.33%
Lavoratore a partire dal 5 anni compiuti nella stessa azienda dopo formazione conclusa5 settimane10.64%

I lavoratori con salario orario hanno fondamentale diritto alla parità di trattamento con i lavoratori a salario mensile. Il diritto alle vacanze pagate ordinarie è compensato con un’indennità sul salario orario ed espresso a parte.

Articoli 28, 30 e 37.4
Vacanze
11416
Categoria di età/anni d'attività VacanzaRetribuzione durante le vacanze
Lavoratore fino a 20 anni compiuti5 settimane10.64%
Lavoratore dopo i 20 anni compiuti4 settimane8.33%
Lavoratore a partire dal 5 anni compiuti nella stessa azienda dopo formazione conclusa5 settimane10.64%

I lavoratori con salario orario hanno fondamentale diritto alla parità di trattamento con i lavoratori a salario mensile. Il diritto alle vacanze pagate ordinarie è compensato con un’indennità sul salario orario ed espresso a parte.

Articoli 28, 30 e 37.4
Vacanze
11564
Categoria di età/anni d'attività VacanzaRetribuzione durante le vacanze
Lavoratore fino a 20 anni compiuti5 settimane10.64%
Lavoratore dopo i 20 anni compiuti4 settimane8.33%
Lavoratore a partire dal 5 anni compiuti nella stessa azienda dopo formazione conclusa5 settimane10.64%

I lavoratori con salario orario hanno fondamentale diritto alla parità di trattamento con i lavoratori a salario mensile. Il diritto alle vacanze pagate ordinarie è compensato con un’indennità sul salario orario ed espresso a parte.

Articoli 28, 30 e 37.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11325
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore3 giorni
Nascita di un figlio (per i padri)5 giorni
Morte del coniuge o del partner e dei propri figli3 giorni
Morte di un genitore, di un fratello o una sorella, di un suocero, del genero o della nuora2 giorni
Trasloco (1 volta all’anno; solo quando è terminato il periodo di prova)1 giorno
In caso di visita di reclutamentomassimo 3 giorni
In caso d’esame per i moduli finali, esame professionale e/o esame professionale superiore, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di un annotutto il periodo d’esame
Ai lavoratori con responsabilità familiari (madri i padri) il tempo alle cure dei figli malati, su presentazione di un certificato medicoil tempo necessario, massimo 3 giorni per ogni caso di malattia

Articolo 34
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11416
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore3 giorni
Nascita di un figlio (per i padri)5 giorni
Morte del coniuge o del partner e dei propri figli3 giorni
Morte di un genitore, di un fratello o una sorella, di un suocero, del genero o della nuora2 giorni
Trasloco (1 volta all’anno; solo quando è terminato il periodo di prova)1 giorno
In caso di visita di reclutamentomassimo 3 giorni
In caso d’esame per i moduli finali, esame professionale e/o esame professionale superiore, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di un annotutto il periodo d’esame
Ai lavoratori con responsabilità familiari (madri i padri) il tempo alle cure dei figli malati, su presentazione di un certificato medicoil tempo necessario, massimo 3 giorni per ogni caso di malattia

Articolo 34
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11564
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio del lavoratore3 giorni
Nascita di un figlio (per i padri)5 giorni
Morte del coniuge o del partner e dei propri figli3 giorni
Morte di un genitore, di un fratello o una sorella, di un suocero, del genero o della nuora2 giorni
Trasloco (1 volta all’anno; solo quando è terminato il periodo di prova)1 giorno
In caso di visita di reclutamentomassimo 3 giorni
In caso d’esame per i moduli finali, esame professionale e/o esame professionale superiore, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di un annotutto il periodo d’esame
Ai lavoratori con responsabilità familiari (madri i padri) il tempo alle cure dei figli malati, su presentazione di un certificato medicoil tempo necessario, massimo 3 giorni per ogni caso di malattia

Articolo 34
Giorni festivi retribuiti
11325
Per i giorni festivi equiparati alle domeniche, conformemente alla legislazione cantonale (20 a della Legge sul lavoro), (elenco v. appendice), non viene fatta nessuna deduzione dal salario mensile.


I lavoratori con salario orario hanno fondamentale diritto alla parità di trattamento con i lavoratori a salario mensile. Il diritto ai giorni festivi pagati è compensato con un’indennità sul salario orario ed espresso a parte.

Articolo 32 e 37.4
Giorni festivi retribuiti
11416
Per i giorni festivi equiparati alle domeniche, conformemente alla legislazione cantonale (20 a della Legge sul lavoro), (elenco v. appendice), non viene fatta nessuna deduzione dal salario mensile.


I lavoratori con salario orario hanno fondamentale diritto alla parità di trattamento con i lavoratori a salario mensile. Il diritto ai giorni festivi pagati è compensato con un’indennità sul salario orario ed espresso a parte.

Articolo 32 e 37.4
Giorni festivi retribuiti
11564
Per i giorni festivi equiparati alle domeniche, conformemente alla legislazione cantonale (20 a della Legge sul lavoro), (elenco v. appendice), non viene fatta nessuna deduzione dal salario mensile.


I lavoratori con salario orario hanno fondamentale diritto alla parità di trattamento con i lavoratori a salario mensile. Il diritto ai giorni festivi pagati è compensato con un’indennità sul salario orario ed espresso a parte.

Articolo 32 e 37.4
Congedo di formazione
11325
Se il datore di lavoro effettua la riduzione nel 1° e/o nel 2° anno di servizio dopo il tirocinio, è tenuto a concedere al lavoratore 3 giorni di formazione continua pagati.

Articolo 40.3
Congedo di formazione
11416
Se il datore di lavoro effettua la riduzione nel 1° e/o nel 2° anno di servizio dopo il tirocinio, è tenuto a concedere al lavoratore 3 giorni di formazione continua pagati.

Articolo 40.3
Congedo di formazione
11564
Se il datore di lavoro effettua la riduzione nel 1° e/o nel 2° anno di servizio dopo il tirocinio, è tenuto a concedere al lavoratore 3 giorni di formazione continua pagati.

Articolo 40.3
Malattia
11325
Malattia:
Assicurazione indennità di malattia: 80% del salario lordo durante 730 giorni per qualsiasi caso (nel corso di 540 giorni consecutivi durante):
Durata di servizio Assegnazione di un'indennità giornaliera
fino a 1 mese 6 giorni
fino a 2 mesi 12 giorni
fino a 3 mesi 3 settimane
fino a 6 mesi 6 settimane
fino a 9 mesi 9 settimane
fino a 1 anno 3 mesi
fino a 2 anni 6 mesi
fino a 5 anni 9 mesi
oltre i 5 anni 360 giorni
Il datore di lavoro deve pagare la metà premio dell’assicurazione dell’indennità di malattia.

Il lavoratore non assicurabile ha diritto, in caso di malattia, al salario intero per un tempo limitato. E’ considerato tempo limitato:
- nel 1º anno di servizio: 3 settimane
- nel 2º anno di servizio: 7 settimane
- a partire dal 3º anno di servizio: 12 settimane

Il datore di lavoro stipula per i lavoratori soggeti ad assicurazione - compreso i lavoratori a tempo parziale - un'assicurazione indennità di malattia.

La dipendente deve informare senza indugio il suo datore di lavoro delle proprie asenze. In mancanza di altro accordo, deve presentare un certificato medico non oltre il 3. giorno di assenza.

Articoli 43 e 45
Malattia
11416
Malattia:
Assicurazione indennità di malattia: 80% del salario lordo durante 730 giorni per qualsiasi caso (nel corso di 540 giorni consecutivi durante):
Durata di servizio Assegnazione di un'indennità giornaliera
fino a 1 mese 6 giorni
fino a 2 mesi 12 giorni
fino a 3 mesi 3 settimane
fino a 6 mesi 6 settimane
fino a 9 mesi 9 settimane
fino a 1 anno 3 mesi
fino a 2 anni 6 mesi
fino a 5 anni 9 mesi
oltre i 5 anni 360 giorni
Il datore di lavoro deve pagare la metà premio dell’assicurazione dell’indennità di malattia.

Il lavoratore non assicurabile ha diritto, in caso di malattia, al salario intero per un tempo limitato. E’ considerato tempo limitato:
- nel 1º anno di servizio: 3 settimane
- nel 2º anno di servizio: 7 settimane
- a partire dal 3º anno di servizio: 12 settimane

Il datore di lavoro stipula per i lavoratori soggeti ad assicurazione - compreso i lavoratori a tempo parziale - un'assicurazione indennità di malattia.

La dipendente deve informare senza indugio il suo datore di lavoro delle proprie asenze. In mancanza di altro accordo, deve presentare un certificato medico non oltre il 3. giorno di assenza.

Articoli 43 e 45
Malattia
11564
Malattia:
Assicurazione indennità di malattia: 80% del salario lordo durante 730 giorni per qualsiasi caso (nel corso di 540 giorni consecutivi durante):
Durata di servizio Assegnazione di un'indennità giornaliera
fino a 1 mese 6 giorni
fino a 2 mesi 12 giorni
fino a 3 mesi 3 settimane
fino a 6 mesi 6 settimane
fino a 9 mesi 9 settimane
fino a 1 anno 3 mesi
fino a 2 anni 6 mesi
fino a 5 anni 9 mesi
oltre i 5 anni 360 giorni
Il datore di lavoro deve pagare la metà premio dell’assicurazione dell’indennità di malattia.

Il lavoratore non assicurabile ha diritto, in caso di malattia, al salario intero per un tempo limitato. E’ considerato tempo limitato:
- nel 1º anno di servizio: 3 settimane
- nel 2º anno di servizio: 7 settimane
- a partire dal 3º anno di servizio: 12 settimane

Il datore di lavoro stipula per i lavoratori soggeti ad assicurazione - compreso i lavoratori a tempo parziale - un'assicurazione indennità di malattia.

La dipendente deve informare senza indugio il suo datore di lavoro delle proprie asenze. In mancanza di altro accordo, deve presentare un certificato medico non oltre il 3. giorno di assenza.

Articoli 43 e 45
Congedo maternità / paternità / parentale
11325
Congedo paternità: 5 giorni

Articolo 34
Congedo maternità / paternità / parentale
11416
Congedo paternità: 5 giorni

Articolo 34
Congedo maternità / paternità / parentale
11564
Congedo paternità: 5 giorni

Articolo 34
Servizio militare / civile / di protezione civile
11325
Obbligo legale (p. es. servizio militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero, servizio pompiere):
Acondizione che il rapporto di lavoro duri da almeno 3 mesi o sia stato contratto per più di 3 mesi, Il periodo di tempo limitato in cui viene pagato il salario è di (100%):
- nel 1º anno di servizio: 3 settimane
- nel 2º anno di servizio: 7 settimane
- dal 3º anno di servizio in poi: 12 settimane

Articolo 47
Servizio militare / civile / di protezione civile
11416
Obbligo legale (p. es. servizio militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero, servizio pompiere):
Acondizione che il rapporto di lavoro duri da almeno 3 mesi o sia stato contratto per più di 3 mesi, Il periodo di tempo limitato in cui viene pagato il salario è di (100%):
- nel 1º anno di servizio: 3 settimane
- nel 2º anno di servizio: 7 settimane
- dal 3º anno di servizio in poi: 12 settimane

Articolo 47
Servizio militare / civile / di protezione civile
11564
Obbligo legale (p. es. servizio militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero, servizio pompiere):
Acondizione che il rapporto di lavoro duri da almeno 3 mesi o sia stato contratto per più di 3 mesi, Il periodo di tempo limitato in cui viene pagato il salario è di (100%):
- nel 1º anno di servizio: 3 settimane
- nel 2º anno di servizio: 7 settimane
- dal 3º anno di servizio in poi: 12 settimane

Articolo 47
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11325
Datore e lavoratore: CHF 80.--/anno resp. CHF 6.65/mese

Articolo 52
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11416
Datore e lavoratore: CHF 80.--/anno resp. CHF 6.65/mese

Articolo 52
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11564
Datore e lavoratore: CHF 80.--/anno resp. CHF 6.65/mese

Articolo 52
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
11325
Il datore di lavoro provvede affinché nell’azienda regni un clima di rispetto e tolleranza reciproci, bandendo discriminazioni, pregiudizi e in particolare molestie sessuali.

Articolo 12.2
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
11416
Il datore di lavoro provvede affinché nell’azienda regni un clima di rispetto e tolleranza reciproci, bandendo discriminazioni, pregiudizi e in particolare molestie sessuali.

Articolo 12.2
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
11564
Il datore di lavoro provvede affinché nell’azienda regni un clima di rispetto e tolleranza reciproci, bandendo discriminazioni, pregiudizi e in particolare molestie sessuali.

Articolo 12.2
Molestie sessuali
11325
Il datore di lavoro provvede affinché nell’azienda regni un clima di rispetto e tolleranza reciproci, bandendo discriminazioni, pregiudizi e in particolare molestie sessuali.

Articolo 12.2
Molestie sessuali
11416
Il datore di lavoro provvede affinché nell’azienda regni un clima di rispetto e tolleranza reciproci, bandendo discriminazioni, pregiudizi e in particolare molestie sessuali.

Articolo 12.2
Molestie sessuali
11564
Il datore di lavoro provvede affinché nell’azienda regni un clima di rispetto e tolleranza reciproci, bandendo discriminazioni, pregiudizi e in particolare molestie sessuali.

Articolo 12.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11325


Articoli 12
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11416


Articoli 12
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11564


Articoli 12
Termini di disdetta
11325
Un contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti rispettando i seguenti termini:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova7 giorni civili
Nel 1° anno di servizio1 mese
Nel 2° al 4° anno di servizio2 mesi
Dal 6° anno di servizio3 mesi
Tali termini possono essere prolungati mediante accordo scritto,ma non abbreviati.

Articolo 7
Termini di disdetta
11416
Un contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti rispettando i seguenti termini:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova7 giorni civili
Nel 1° anno di servizio1 mese
Nel 2° al 4° anno di servizio2 mesi
Dal 6° anno di servizio3 mesi
Tali termini possono essere prolungati mediante accordo scritto,ma non abbreviati.

Articolo 7
Termini di disdetta
11564
Un contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato può essere disdetto da entrambe le parti rispettando i seguenti termini:
Durata dell'impiegoTermine di disdetta
Durante il periodo di prova7 giorni civili
Nel 1° anno di servizio1 mese
Nel 2° al 4° anno di servizio2 mesi
Dal 6° anno di servizio3 mesi
Tali termini possono essere prolungati mediante accordo scritto,ma non abbreviati.

Articolo 7
Protezione contro il licenziamento
11325
Se il rapporto di lavoro di un lavoratore di almeno 50 anni di età termina dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve versare un’indennità di partenza secondo l’allegata tabella (appendice IV) che è parte integrante del presente CCL.

Indennità di partenza in salari minimi
Anni di servizioEtà
50515253545556575859606162
202,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,0
212,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,0
223,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,0
233,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,0
244,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,0
254,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,0
265,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,0
275,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,0
286,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,0
296,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
307,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
317,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
328,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0

Esempio
Età al momento dell‘uscita: 58 anni
Anni di servizio: 22 anni
7,0 salari mensili quale indennità di partenza

Articolo 48 e appendice IV
Protezione contro il licenziamento
11416
Se il rapporto di lavoro di un lavoratore di almeno 50 anni di età termina dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve versare un’indennità di partenza secondo l’allegata tabella (appendice IV) che è parte integrante del presente CCL.

Indennità di partenza in salari minimi
Anni di servizioEtà
50515253545556575859606162
202,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,0
212,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,0
223,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,0
233,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,0
244,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,0
254,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,0
265,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,0
275,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,0
286,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,0
296,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
307,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
317,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
328,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0

Esempio
Età al momento dell‘uscita: 58 anni
Anni di servizio: 22 anni
7,0 salari mensili quale indennità di partenza

Articolo 48 e appendice IV
Protezione contro il licenziamento
11564
Se il rapporto di lavoro di un lavoratore di almeno 50 anni di età termina dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve versare un’indennità di partenza secondo l’allegata tabella (appendice IV) che è parte integrante del presente CCL.

Indennità di partenza in salari minimi
Anni di servizioEtà
50515253545556575859606162
202,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,0
212,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,0
223,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,0
233,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,0
244,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,0
254,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,0
265,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,0
275,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,0
286,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,0
296,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
307,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
317,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
328,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0

Esempio
Età al momento dell‘uscita: 58 anni
Anni di servizio: 22 anni
7,0 salari mensili quale indennità di partenza

Articolo 48 e appendice IV
Rappresentanza dei lavoratori
11325
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
11416
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
11564
Sindacato Unia
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
11325
Coiffure SUISSE
Rappresentanza dei datori di lavoro
11416
Coiffure SUISSE
Rappresentanza dei datori di lavoro
11564
Coiffure SUISSE
Compiti organi paritetici
11325

Alla CP spettano in particolare i seguenti compiti:
a) controlla l’applicazione delle disposizioni del CCL e a questo scopo può effettuare dei controlli nelle singole aziende; può anche richiedere, che le vengano spedite per controllo dai datori di lavoro e lavoratori assoggettati, dei documenti giustificativi (contratti di lavoro, attestati di capacità, conteggi dei salari, ricevute, polizze assicurative, ecc); gli interessati sono obbligati a trasmetterli

b) effettua gli accertamenti presso datori di lavoro e titolari sul rapporto contrattuale circa quelle persone per le quali sussiste il sospetto di falsi indipendenti (ad es. affitto di una sedia). I primi sono tenuti a collaborare. Gli accertamenti avvengono mediante il ricorso al catalogo dei criteri di cui all’Appendice III nel corso di sondaggi, sopralluoghi in loco nonché attraverso l’acquisizione di documentazione o altri mezzi di prova.

c) se constata che un lavoratore non ha ricevuto le prestazioni dovute o non ha ottenuto giorni liberi pagati intima il datore di lavorp a adempiere le sue prestazioni pecunarie o a concedere i giorni liberi immediatamente

d) è autorizzata a infliggere pene convenzionali conformemente all’articolo 51 e, se necessario, ad esigerne l’esazione per via legale

e) è incaricata e autorizzata a rappresentare, tramite un membro da essa designato, le associazioni contraenti allo scopo di far valere davanti al tribunali i diritti comuni di cui all’art. 54

f) informa sul tenore del CCL in caso di divergenze d’opinione fra singoli datori di lavoro e lavoratori essa funga da mediatore.



Articolo 49

Compiti organi paritetici
11416

Alla CP spettano in particolare i seguenti compiti:
a) controlla l’applicazione delle disposizioni del CCL e a questo scopo può effettuare dei controlli nelle singole aziende; può anche richiedere, che le vengano spedite per controllo dai datori di lavoro e lavoratori assoggettati, dei documenti giustificativi (contratti di lavoro, attestati di capacità, conteggi dei salari, ricevute, polizze assicurative, ecc); gli interessati sono obbligati a trasmetterli

b) effettua gli accertamenti presso datori di lavoro e titolari sul rapporto contrattuale circa quelle persone per le quali sussiste il sospetto di falsi indipendenti (ad es. affitto di una sedia). I primi sono tenuti a collaborare. Gli accertamenti avvengono mediante il ricorso al catalogo dei criteri di cui all’Appendice III nel corso di sondaggi, sopralluoghi in loco nonché attraverso l’acquisizione di documentazione o altri mezzi di prova.

c) se constata che un lavoratore non ha ricevuto le prestazioni dovute o non ha ottenuto giorni liberi pagati intima il datore di lavorp a adempiere le sue prestazioni pecunarie o a concedere i giorni liberi immediatamente

d) è autorizzata a infliggere pene convenzionali conformemente all’articolo 51 e, se necessario, ad esigerne l’esazione per via legale

e) è incaricata e autorizzata a rappresentare, tramite un membro da essa designato, le associazioni contraenti allo scopo di far valere davanti al tribunali i diritti comuni di cui all’art. 54

f) informa sul tenore del CCL in caso di divergenze d’opinione fra singoli datori di lavoro e lavoratori essa funga da mediatore.



Articolo 49

Compiti organi paritetici
11564

Alla CP spettano in particolare i seguenti compiti:
a) controlla l’applicazione delle disposizioni del CCL e a questo scopo può effettuare dei controlli nelle singole aziende; può anche richiedere, che le vengano spedite per controllo dai datori di lavoro e lavoratori assoggettati, dei documenti giustificativi (contratti di lavoro, attestati di capacità, conteggi dei salari, ricevute, polizze assicurative, ecc); gli interessati sono obbligati a trasmetterli

b) effettua gli accertamenti presso datori di lavoro e titolari sul rapporto contrattuale circa quelle persone per le quali sussiste il sospetto di falsi indipendenti (ad es. affitto di una sedia). I primi sono tenuti a collaborare. Gli accertamenti avvengono mediante il ricorso al catalogo dei criteri di cui all’Appendice III nel corso di sondaggi, sopralluoghi in loco nonché attraverso l’acquisizione di documentazione o altri mezzi di prova.

c) se constata che un lavoratore non ha ricevuto le prestazioni dovute o non ha ottenuto giorni liberi pagati intima il datore di lavorp a adempiere le sue prestazioni pecunarie o a concedere i giorni liberi immediatamente

d) è autorizzata a infliggere pene convenzionali conformemente all’articolo 51 e, se necessario, ad esigerne l’esazione per via legale

e) è incaricata e autorizzata a rappresentare, tramite un membro da essa designato, le associazioni contraenti allo scopo di far valere davanti al tribunali i diritti comuni di cui all’art. 54

f) informa sul tenore del CCL in caso di divergenze d’opinione fra singoli datori di lavoro e lavoratori essa funga da mediatore.



Articolo 49

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11325
cfr. articolo 51
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11416
cfr. articolo 51
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11564
cfr. articolo 51
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11325
I lavoratori aderenti ad un’associazione contraente hanno diritto, per la partecipazione alle sedute paritetiche degli organi delle associazioni, ad un congedo non pagato per la durata delle sedute, compreso il tempo di trasferta.

Articolo 35.1
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11416
I lavoratori aderenti ad un’associazione contraente hanno diritto, per la partecipazione alle sedute paritetiche degli organi delle associazioni, ad un congedo non pagato per la durata delle sedute, compreso il tempo di trasferta.

Articolo 35.1
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11564
I lavoratori aderenti ad un’associazione contraente hanno diritto, per la partecipazione alle sedute paritetiche degli organi delle associazioni, ad un congedo non pagato per la durata delle sedute, compreso il tempo di trasferta.

Articolo 35.1
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
11325
L’appartenenza o la non appartenenza a un’associazione non devono arrecare danni al datore di lavoro o al lavoratore.

Articolo 14.2
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
11416
L’appartenenza o la non appartenenza a un’associazione non devono arrecare danni al datore di lavoro o al lavoratore.

Articolo 14.2
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
11564
L’appartenenza o la non appartenenza a un’associazione non devono arrecare danni al datore di lavoro o al lavoratore.

Articolo 14.2
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica per la professione di parrucchiere nella Svizzera
Radgasse 3
8021 Zürich
+41 43 366 66 92
info@pk-coiffure.ch
https://www.pk-coiffure.ch/it

Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it

Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
CoiffureSuisse
Associazione dei parrucchieri svizzeri
Moserstrasse 52
3000 Bern 22
+41 31 335 17 00
mail@coiffuresuisse.ch
https://www.coiffuresuisse.ch/it/

Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
7.13185 26.11.2024 01.12.2024
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6.13138 11.11.2024 11.11.2024
6.12791 20.12.2023 01.01.2024
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
5.12555 14.11.2023 14.11.2023
5.12308 26.04.2023 26.04.2023
5.12018 22.12.2022 01.01.2023
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
4.11564 22.12.2021 22.12.2021
4.11416 06.10.2021 06.10.2021
4.11325 23.06.2021 23.06.2021
4.11157 14.01.2021 14.01.2021
4.11123 21.12.2020 01.01.2021