Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza TI (CNLE)

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Il Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza TI (CNLE) è abrogato. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi del 4 febbraio 2022 ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1 ° gennaio 2022. (07.02.2022) /Aumento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2021 e proroga della validità del contratto normale di lavoro fino al 31 dicembre 2023

Remarque:
Cette version n’existe pas en version française. Pour cette raison, les textes non traduits sont indiqués dans leur langue d'origine.
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Flash info champ d'application
10998
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Flash info champ d'application
11630
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10998
E applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11630
E applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10998
Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11630
Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10998
Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11630
Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1
Renseignements organes paritaires
10998

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Renseignements organes paritaires
11630

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salaires / salaires minimums
10998
Salario orario minimo di base: CHF 19.--
 
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2.1 e 2.2
Salaires / salaires minimums
11630
Salario orario minimo di base: CHF 19.--
 
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2.1 e 2.2
Augmentation salariale
10998
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Articolo 3
Augmentation salariale
11630
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Articolo 3
Vacances
10998
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.65% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3
Vacances
11630
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.65% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3
Jours fériés rémunérés
10998
Al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3
Jours fériés rémunérés
11630
Al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3
Organes paritaires
10998

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Organes paritaires
11630

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Aucun renseignement disponible
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Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
6.11630 07.02.2022 07.02.2022
6.10998 18.11.2020 01.01.2021