Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli TI
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2020
jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 31.12.2021
Remarque:
Cette version n’existe pas en version française. Pour cette raison, les textes non traduits sont indiqués dans leur langue d'origine.Flash info champ d'application
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
E applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli.
Articolo 1
Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli.
Articolo 1
Articolo 1
Salaires / salaires minimums
| Categoria | Salario orario minimo |
|---|---|
| Generico | CHF 20.06 |
| Operativo | CHF 21.67 |
| Responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2
Augmentation salariale
Per informazione
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Vacances
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2.3
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza
Articolo 2.3
Jours fériés rémunérés
Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
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