Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle società di investimento TI
Ajouter aux favoris
Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.09.2022 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Nuovo contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori a partire dal 1° settembre 2022Remarque:
Cette version n’existe pas en version française. Pour cette raison, les textes non traduits sont indiqués dans leur langue d'origine.Flash info champ d'application
Contratto normale di lavoro che stabilisce salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
E applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle società di investimento.
Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle società di investimento.
Articolo 1
Renseignements organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/
Salaires / salaires minimums
Salari orari minimi di base a partire dal 1° settembre 2022
| Categoria | Salario orario minimo di base |
|---|---|
| Impiegato generico | CHF 20.06 |
| Impiegato operativo | CHF 21.67 |
| Impiegato responsabile | CHF 24.64 |
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articoli 2.1 e 2.2
Augmentation salariale
Adeguamento al rincaro dei salari minimi
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.
Articolo 3
Vacances
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3
Jours fériés rémunérés
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte la seguente indennità:
- 3.6 % per 9 giorni festivi.
Articolo 2.3
Organes paritaires
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Viale Stefano Franscini 17
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 37 91
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/home/